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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1982, n. 1132

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-3-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con  regio
decreto 20 aprile 1939; n. 1073, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga, al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato  con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in fisica,  e'  soppresso
l'ottavo comma. 
  Nel medesimo articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari,
sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti; 
  biofisica; 
  fisica sanitaria e dosimetria; 
  teoria dei molti corpi; 
  fisica delle basse temperature; 
  fisica dei semiconduttori; 
  fisica degli ioni pesanti; 
  energetica; 
  calcolatori elettronici; 
  metrologia; 
  acustica. 
  Nell'art. 66, relativo al corso  di  laurea  in  scienze  naturali,
l'insegnamento di "biologia delle razze umane" e' soppresso. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1982 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1983. 
  Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 56.