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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1982, n. 1113

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-3-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  commerciale  "L. Bocconi" di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  8  marzo  1925,  n.  547,  e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' commerciale "L. Bocconi" di Milano e convalidati dal
Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  commerciale  "L. Bocconi" di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Art.  7  -  i  commi  secondo  e terzo, concernenti rispettivamente
l'organico  dei  professori  ordinari e straordinari e l'organico dei
professori associati, sono soppressi e sostituiti come segue:

  Il  ruolo  organico dei professori della prima fascia e' costituita
da trentasette posti.
  Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito
da cinquanta posti.
  Art.  11  -  il comma primo, concernente l'organico dei ricercatori
universitari e' soppresso e sostituito come segue:

  Il  ruolo  organico  dei  ricercatori universitari e' costituito da
cinquanta posti.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1982

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1983
  Registro n. 12 Istruzione, foglio n. 170