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LEGGE 28 dicembre 1982, n. 945

Differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche, nonchè del termine di cui allo articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 845, relativo al limite di competenza per valore in materia di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1982 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1982 di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 53, è prorogato con effetto dal 1 gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e comunque non oltre il 30 giugno 1983.