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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 915

Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 16-12-1982
al: 1-3-1997
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Viste le direttive emanate dal Consiglio delle Comunita' europee n.
75/442   del   15  luglio  1975,  relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403,
concernente    lo    smaltimento    dei   policlorodifenili   e   dei
policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
  Considerato che in data 8 luglio 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,   del   tesoro,   di   grazia  e  giustizia,  della  sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, delle
partecipazioni  statali,  dei lavori pubblici, delle finanze, per gli
affari regionali e dell'agricoltura e delle foreste;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                          Principi generali

  Lo smaltimento dei rifiuti di cui al successivo art. 2, nelle varie
fasi  di  conferimento,  raccolta,  spazzamento,  cernita, trasporto,
trattamento,   inteso   questo   come  operazione  di  trasformazione
necessaria  per  il  riutilizzo,  la  rigenerazione,  il recupero, il
riciclo  e  l'innocuizzazione  dei  medesimi,  nonche'  l'ammasso, il
deposito  e la discarica sul suolo e nel suolo, costituisce attivita'
di  pubblico  interesse  sottoposta  alle  disposizioni  del presente
decreto e all'osservanza dei seguenti principi generali:
    a)  deve  essere  evitato  ogni  danno  o pericolo per la salute,
l'incolumita',  il benessere e la sicurezza della collettivita' e dei
singoli;
    b)   deve   essere   garantito   il   rispetto   delle   esigenze
igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria,
dell'acqua,  del  suolo  e del sottosuolo, nonche' ogni inconveniente
derivante da rumori ed odori;
    c)  devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere
evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
    d)   devono  essere  rispettate  le  esigenze  di  pianificazione
economica e territoriale;
    e)  devono  essere  promossi,  con  l'osservanza  di  criteri  di
economicita'   ed   efficienza,   sistemi   tendenti   a   riciclare,
riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
  Devono  essere  favoriti  sistemi tendenti a limitare la produzione
dei rifiuti.