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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 825

Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/2010)
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vigente al 07/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-11-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Viste le direttive n. 78/891 del 28 settembre 1978 e n. 79/1005 del
23  novembre  1979,  emanate  rispettivamente dalla commissione e dal
Consiglio  delle Comunita' europee, concernenti il precondizionamento
in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;
  Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, limitatamente alla
disciplina   degli  imballaggi  preconfezionati,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Il  presente  decreto  si  applica agli imballaggi preconfezionati
contenenti  i  prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in
volume,  per  la vendita in quantita' unitarie uguali o superiori a 5
ml e inferiori o uguali a 10 litri".