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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 741

Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2018)
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Testo in vigore dal: 15-10-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  75/324  del  20  maggio 1975, emanata dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee,  per  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative ai generatori di aerosol;
  Considerato  che  in  data  14  maggio 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanita', di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 luglio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Ai  fini  del  presente  decreto, per generatore aerosol si intende
l'insieme  costituito da un recipiente non riutilizzabile di metallo,
vetro o materiale plastico, contenente un gas compresso, liquefatto o
disciolto  sotto  pressione, insieme o non ad un liquido, una pasta o
una  polvere  e  munito di un dispositivo di prelievo che permetta la
fuoriuscita  del contenuto sotto forma di particelle solide o liquide
in  sospensione  gassosa, sotto forma di schiuma, di pasta o di altra
polvere o allo stato liquido.