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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1982, n. 722

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/486 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

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Testo in vigore dal: 12-10-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  77/486  del  25  luglio 1977, emanata dal
Consiglio   delle   Comunita'   europee,   relativa  alla  formazione
scolastica dei figli dei lavoratori migranti;
  Considerato  che  in  data  29  giugno 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,   del  tesoro,  della  pubblica  istruzione  e  di  grazia  e
giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 agosto 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  In  attuazione  della direttiva (CEE) n. 77/486 del 25 luglio 1977,
gli  alunni  figli  di  lavoratori  stranieri residenti in Italia che
abbiano  la  cittadinanza  di  uno  dei  Paesi membri della Comunita'
europea, sono iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva,
per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo
nel Paese di provenienza.
  La  domanda di iscrizione va presentata al provveditore agli studi,
che  individua,  possibilmente  nell'ambito  del  distretto in cui e'
domiciliato   l'alunno,   la  scuola  piu'  idonea  per  struttura  e
disponibilita' a garantire il migliore inserimento.
  L'iscrizione  effettuata  ai  sensi  del  presente  articolo non e'
soggetta a ratifica da parte del Ministero.
  L'assegnazione  alle  classi  degli  alunni  iscritti  ai sensi del
presente  articolo  e' effettuata, ove possibile, raggruppando alunni
dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il
numero di cinque per ogni classe.