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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1982, n. 505

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/504 relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura.

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Testo in vigore dal: 7-8-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  77/504  del  25  luglio 1977, emanata dal
Consiglio delle Comunita' europee, relativa agli animali della specie
bovina riproduttori di razza pura;
  Considerato  che  in  data 25 febbraio 1982, ai termini dell'art. 1
della  legge  9  febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del
presente  provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della sanita',
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il presente decreto ha lo scopo di dare applicazione alla direttiva
n.  77/504/CEE  del  Consiglio delle Comunita' europee, del 25 luglio
1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza
pura.