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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1982, n. 463

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

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Testo in vigore dal: 24-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  9  ottobre  1971,  n.  825,  concernente   delega
legislativa per la riforma tributaria; 
  Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036; 
  Vista la legge 24 luglio 1972, n. 321; 
  Vista la legge 14 agosto 1974, n. 354; 
  Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576; 
  Vista la legge 10 maggio 1976, n. 249; 
  Vista la legge 13 aprile 1977, n. 114; 
  Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765; 
  Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146; 
  Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692; 
  Ritenuta la necessita' di emanare,  ai  sensi  dell'art.  17  della
suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive
dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernenti,
rispettivamente, istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 luglio 1982; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica; 

 
                                EMANA 

 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 

 
  All'art.  32  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    Nel primo comma  i  numeri  2),  5)  e  7)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
    "2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a  comparire
di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati  e  notizie
rilevanti  ai  fini  dell'accertamento  nei  loro   confronti   anche
relativamente ai rapporti con altri soggetti, che  hanno  dato  luogo
alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata  acquisita
a norma del successivo n. 7), o rilevate a  norma  dell'articolo  33,
secondo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai  conti  sono
posti a base delle rettifiche e  degli  accertamenti  previsti  dagli
articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra  che  ne  ha
tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta  o
che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono
altresi'  posti  come  ricavi  a  base  delle  stesse  rettifiche  ed
accertamenti,  se  il  contribuente  non  ne   indica   il   soggetto
beneficiario, i  prelevamenti  annotati  negli  stessi  conti  e  non
risultanti  dalle  scritture  contabili.  Le  richieste  fatte  e  le
risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche  dal
contribuente o  dal  suo  rappresentante;  in  mancanza  deve  essere
indicato il motivo della mancata sottoscrizione. 
    Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;"; 
    "5)  richiedere  alle  pubbliche   amministrazioni,   agli   enti
pubblici, alle societa' ed enti  di  assicurazione  ed  agli  enti  e
societa' che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per
conto di  terzi,  la  comunicazione,  anche  in  deroga  a  contrarie
disposizioni legislative,  statutarie  o  regolamentari,  di  dati  e
notizie relativi a soggetti indicati singolarmente e  per  categorie.
Alle societa'  ed  enti  di  assicurazione,  per  quanto  riguarda  i
rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono  essere  richiesti
dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto  di
assicurazione, all'ammontare del premio  e  alla  individuazione  del
soggetto tenuto a corrisponderlo.  Le  informazioni  sulla  categoria
devono essere fornite, a seconda della richiesta,  cumulativamente  o
specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. 
  Questa  disposizione  non  si  applica  all'Istituto  centrale   di
statistica, agli  ispettorati  del  lavoro  per  quanto  riguarda  le
rilevazioni loro commesse dalla  legge,  e,  salvo  il  disposto  del
numero 7), all'Amministrazione postale, alle aziende  e  istituti  di
credito per quanto riguarda i  rapporti  con  i  clienti  inerenti  o
connessi all'attivita' di raccolta del risparmio e all'esercizio  del
credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141"; 
    "7) richiedere, nei soli  casi  di  deroga  al  segreto  bancario
indicati dall'art. 35 e con le modalita' ivi previste, alle aziende e
istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con  i  clienti  e
all'Amministrazione postale per quanto attiene ai  dati  relativi  ai
servizi dei conti correnti postali, ai libretti  di  deposito  ed  ai
buoni  postali  fruttiferi,  copia  dei  conti  intrattenuti  con  il
contribuente con la specificazione di tutti  i  rapporti  inerenti  o
connessi a tali  conti,  comprese  le  garanzie  prestate  da  terzi;
ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli  stessi
conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le  medesime
modalita' -  con  l'invio  alle  aziende  e  istituti  di  credito  e
all'Amministrazione  postale  di  questionari  redatti   su   modello
conforme a quello approvato con decreto del Ministro  delle  finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro". 
  Nell'ultimo comma dopo le parole "inferiore a quindici giorni" sono
aggiunte le parole "ovvero per il caso di cui al  n.  7)  a  sessanta
giorni. Il termine puo' essere prorogato per  un  periodo  di  trenta
giorni  su  istanza  dell'azienda  o   istituto   di   credito,   per
giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale". 
  Nell'art.  52  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, il primo comma e'
sostituito dal seguente: 
  "Se i documenti trasmessi a norma dell'art. 32, primo comma, n. 7),
e le certificazioni rilasciate a norma dell'art. 34 non rispondono al
vero o sono incompleti si applica la pena pecuniaria da L. 500.000  a
L. 5.000.000 a carico dell'azienda o istituto di credito  e  la  pena
pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000 a carico di coloro che  hanno
sottoscritto le risposte  e  le  certificazioni.  La  pena  a  carico
dell'azienda o istituto di credito  si  applica  anche  nel  caso  di
omissione   dell'invio   dei   documenti   o   del   rilascio   della
certificazione. Si considera omesso l'invio o  il  rilascio  oltre  i
termini di cui agli articoli 32, ultimo comma, e 34". 
  Nell'art.  53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  al  n.  2)  del
primo comma dopo le parole "dei questionari previsti al n.  4)"  sono
aggiunte le parole "e al n. 7)".