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DECRETO-LEGGE 10 luglio 1982, n. 430

Disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimento dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/1982)
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Testo in vigore dal:  14-7-1982 al: 11-9-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto e relative sanzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi. L'ammontare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data, risultante da apposito inventario redatto entro i trenta giorni successivi dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere assolto entro sessanta giorni dalla medesima data.