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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1982, n. 390

Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 agosto 1982, n. 597 (in G.U. 25/08/1982, n.233).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1993)
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vigente al 06/12/2024
Testo in vigore dal:  18-8-1993
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare le funzioni
prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1



Nelle province in cui, alla data del 1 luglio 1982, le unità sanitarie locali non abbiano iniziato l'esercizio effettivo delle funzioni dell'ANCC, dell'ENPI e degli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale loro trasferite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il prefetto, con proprio decreto, nomina un commissario, il quale esercita, nel territorio della provincia i compiti già svolti dai predetti enti ed organi.
Il commissario di cui al precedente comma cessa, con decreto del prefetto, dalle sue funzioni al momento in cui le unità sanitarie locali inizieranno l'effettivo esercizio delle funzioni loro trasferite e comunque entro il 31 dicembre 1982.
Fino alla data del 31 dicembre 1982 le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori dell'ENPI e dell'ANCC l'effettuazione di attività connesse all'esercizio, da parte delle unità sanitarie locali, delle funzioni di cui ai precedenti comma, assumendone gli oneri a carico delle quote del fondo sanitarie nazionale assegnate alle singole regioni.
Fermo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1982, riguardo ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature dell'ENPI e dell'ANCC, salvo quelli necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma del successivo articolo 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268 ha disposto (con l'art. 5 commi 1 e 2) l'abrogazione del presente articolo con efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 268, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.