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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1980, n. 285

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1980, n. 441 (in G.U. 19/08/1980, n.226).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/1981)
Testo in vigore dal:  20-8-1980
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
((che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980))
, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse, servizi o gestioni autonome soppresse sono assegnati, a cura dei competenti commissari liquidatori, in comodato alle unità sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni e attrezzature sono situati.
Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'art. 1 con i fondi che saranno somministrati
((dalle unità sanitarie locali di cui al precedente comma))
a carico del fondo sanitario nazionale.
((Nelle regioni, presso le quali, con l'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è cessato l'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori di cui al primo comma del precedente articolo 1, alle spese relative ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese quelle di manutenzione, provvedono direttamente le unità sanitarie locali.
I comuni competenti per territorio possono richiedere di sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nei contratti di appalto e nei contratti in genere che detti enti, casse, servizi e gestioni hanno in corso per la costruzione o ricostruzione o sistemazione straordinaria di immobili destinati prevalentemente a servizi sanitari.
La sostituzione di cui al comma precedente è obbligatoriamente efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del Fondo sanitario nazionale))
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