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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 336

Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2000)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 25-6-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  concernente   il   nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza,  con  il quale viene conferita delega al Governo
per  provvedere,  tra  l'altro,  all'inquadramento  nei  ruoli  della
Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia;
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

  Gli   appartenenti   ai   ruoli   organici  dei  funzionari,  delle
ispettrici,  delle  assistenti,  degli  ufficiali, dei sottufficiali,
degli appuntati delle guardie scelte e delle guardie della Polizia di
Stato  sono inquadrati nei ruoli del personale della Polizia di Stato
che  espleta  funzioni  di  polizia,  secondo  i  criteri  di  cui ai
successivi articoli.
  Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'art. 38
della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  Ove  non  diversamente  stabilito,  gli inquadramenti hanno effetto
giuridico  ed  economico dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.