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LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal:  25-4-1981

Art. 38

(Inquadramento del personale)


All'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 36 si provvede con decreto del Ministro dell'interno, sentita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato, delegato dal Ministro e composta dal capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, o per sua delega da un vice direttore generale, da quattro dirigenti, in rappresentanza dell'amministrazione, e da quattro rappresentanti del personale, designati dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.