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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1982, n. 309

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602, concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sul reddito.

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Testo in vigore dal: 8-6-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  87, quinto comma, della Costituzione Visto l'art. 17
della  legge  9  ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa
per la riforma tributaria, Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio  1972, n. 202, convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
  Visto l'art. 48, primo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Visto  l'art. 8 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, di conversione
in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare,  ai sensi dell'art. 17 della
suddetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive
dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e   602,  e  successive  modificazioni,  concernenti  rispettivamente
disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento delle imposte sui
redditi e disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;
  Udito  il  parere  della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 aprile 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
integrazioni e correzioni:
    Dopo l'art. 36-bis e' aggiunto il seguente:
    "Art.  36-ter  -  Liquidazione  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche  in  base a piu' dichiarazioni o certificati di esse
sostitutivi presentati dallo stesso contribuente. - Senza pregiudizio
dell'accertamento  a  norma  degli articoli 37 e seguenti, gli uffici
delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelli
forniti  dal  Centro informativo delle imposte dirette procedono alla
liquidazione della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche
dovuta  sull'ammontare  complessivo  dei  redditi  risultanti da piu'
dichiarazioni  o certificati di cui all'art. 1, quarto comma, lettera
d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente.
    Nella  cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che
hanno   dato   luogo   alla   liquidazione  della  imposta  da  parte
dell'ufficio a norma del comma precedente".
  Dopo l'art. 41 e' aggiunto il seguente:
  "Art.   41-bis  -  Accertamento  parziale  in  base  agli  elementi
segnalati    dall'anagrafe    tributaria.    -    Senza   pregiudizio
dell'ulteriore  azione  accertatrice  nei termini stabiliti dall'art.
43,  gli  uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal  centro  Informativo delle imposte dirette risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il
maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe
dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, possono limitarsi,
in  base agli elementi predetti, ad accertare il reddito o il maggior
reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44".
  Art. 46 - il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  maggiore  imposta  si  intende  la  differenza  tra l'imposta
liquidata  in  base  all'accertamento e quella liquidata in base alla
dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis ovvero ai sensi dell'art.
36-ter.".