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LEGGE 29 maggio 1982, n. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2012)
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Testo in vigore dal:  22-6-1982 al: 16-1-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione della legge


La presente legge favorisce ed incentiva, anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea, il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
Agli effetti della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Si considerano, altresì, fonti rinnovabili di energia il calore ricuperabile negli impianti di produzione di energia elettrica, nei fumi di scarico e da impianti termici e processi industriali, e le altre forme di energia recuperabile in processi o impianti.
L'utilizzazione di tali fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.