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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1141

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 26-5-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato  con  regio
decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato  con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 

 
                              Decreta: 

 
  Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 

 
  Art. 75 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso  di
laurea  in  fisica  l'insegnamento,  indicato   al   punto   8),   di
"esperimentazioni fisica  (biennale)"  e'  scisso  nei  seguenti  due
insegnamenti fondamentali: 
    8) esperimentazioni fisica I; 
    9) esperimentazioni fisica II. 
  Nel medesimo articolo e' soppresso il testo dell'ottavo comma. 
  Art. 81 - i commi secondo, terzo e quarto,  concernenti  norme  per
gli esami degli insegnamenti e delle esercitazioni di durata biennale
per i vari corsi di laurea della  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali, sono abrogati e sostituiti come segue: 

 
  Gli insegnamenti biennali di istituzioni  di  matematiche,  chimica
generale  ed  inorganica,  chimica  organica,  chimica   industriale,
impianti industriali chimici con elementi di disegno, chimica fisica,
esercitazioni  di  chimica  fisica,  zoologia,  botanica,  fisiologia
generale, nonche'  l'insegnamento  di  fisica  sperimentale  per  gli
studenti di chimica, di chimica industriale e di scienze  geologiche,
comportano un esame  alla  fine  di  ciascun  anno  di  corso,  l'uno
propedeutico all'altro. 
  Le  esercitazioni  biennali   di   matematiche   per   il   biennio
propedeutico delle  lauree  in  chimica  ed  in  chimica  industriale
comportano un esame  alla  fine  di  ciascun  anno  di  corso,  l'uno
propedeutico all'altro. 
  Le esercitazioni biennali  di  chimica  industriale  comportano  un
esame  alla  fine  di  ciascun  anno  di  corso,  l'uno  propedeutico
all'altro. 

 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 

 
                               PERTINI 

 
                                                              BODRATO 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982 
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 167