stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1115

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

nascondi
vigente al 30/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 16-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2226 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Padova e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo l'art. 430 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

                             Titolo XXIV
           CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

  Art. 431. - Il centro per la storia dell'Universita' di Padova, con
sede  presso l'archivio antico dell'Universita' stessa, ha il fine di
promuovere   con   rigore  scientifico  la  conoscenza  della  storia
dell'Universita'  di Padova dalle origini ai nostri giorni e dei suoi
rapporti con la cultura italiana ed europea.
  Art. 432. - Per raggiungere questo fine il centro cura:
    a)   la   conservazione,   l'ordinamento,   l'incremento   e   la
consultazione   degli   archivi  dell'Universita'  nell'ambito  delle
vigenti  disposizioni,  nonche'  la  riproduzione in microfilms o con
altri  sistemi  fotomeccanici, delle varie fonti manoscritte disperse
in Italia e all'estero;
    b)  la conservazione, la riproduzione fotografica e la schedatura
di epigrafi e qualsiasi cimelio, esistenti in sede e fuori sede;
    c) la conservazione, l'incremento e la schedatura di una raccolta
bibliografica specializzata e di una raccolta iconografica;
    d) la conservazione, l'incremento e la schedatura del medagliere;
    e)  la  promozione  tra  gli  studenti  universitari ed i giovani
laureati   di   ricerche  originali  sulla  storia  dell'Universita',
procurando  e destinando i mezzi occorrenti allo scopo (quali i premi
per  le  migliori  tesi  di  laurea, borse di studio, i contributi di
ricerca);
    f)  la  pubblicazione  di  monografie  e  di  quanto  altro possa
contribuire alla conoscenza della storia dell'Universita'.
  Art.  433. - Al raggiungimento del suo fine istituzionale, mediante
le attivita' di cui al precedente articolo, il centro provvede con lo
stanziamento    annualmente    assegnatogli    dal    consiglio    di
amministrazione dell'Universita', oltre che con eventuali sovvenzioni
di enti e di singoli, da iscrivere nel bilancio dell'Universita'.
  Art. 434. - Sono organi del centro;
    a)  l'assemblea  generale,  presieduta  dal  rettore  o da un suo
delegato,  inizialmente  composta  dai  membri gia' facenti parte del
comitato  per la storia dell'Universita' di Padova, e successivamente
integrata  da  docenti  universitari e studiosi eletti dall'assemblea
stessa  fra  coloro  che  abbiano  contribuito  o  contribuiscano  al
progresso della conoscenza della storia dell'Universita' di Padova;
    b) il direttore del centro, nominato dal rettore su designazione,
a maggioranza assoluta, dall'assemblea generale, scelto tra i docenti
dell'assemblea stessa;
    c) il consiglio direttivo, presieduto dal direttore del centro, e
composto  oltre  che  dal  direttore, da quattro consiglieri eletti a
maggioranza assoluta dall'assemblea generale;
  Il  direttore  e  i  consiglieri  durano  in carica tre anni e sono
rieleggibili.
  Sono competenze dell'assemblea:
    a)  l'approvazione  della relazione scientifico-organizzativa per
l'anno  trascorso  e dei programmi annuali o pluriennali di attivita'
del  centro,  nonche'  del  rendiconto  delle  spese  e  del bilancio
preventivo, presentati dal consiglio direttivo;
    b)  l'elezione  dei  nuovi  membri  dell'assemblea generale e dei
membri elettivi del consiglio direttivo;
    c)  la  proposta al consiglio direttivo di iniziative, attivita',
collaborazioni,    che    piu'    efficacemente   contribuiscano   al
raggiungimento del fine proprio del centro.
  Sono competenze del consiglio direttivo:
    a)   la  predisposizione  dei  conti  consuntivi  e  dei  bilanci
preventivi;
    b)   la   redazione   della  relazione  scientifico-organizzativa
dell'anno  trascorso  e  la  formulazione  dei  programmi  annuali  o
pluriennali di attivita' del centro.
  Art.  435.  -  I  programmi  annuali e pluriennali di attivita' del
centro   sono  approvati  dall'assemblea  generale  su  proposta  del
consiglio direttivo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 marzo 1982
  Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 187