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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1101

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Trieste,  approvato  con
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e
modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 7 settembre
1962, n. 1540, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduto  l'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare le norme sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo  statuto dell'Universita' di Trieste, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
    Dopo   l'art.   171,  e  con  il  conseguente  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi
articoli  relativi  alla istituzione delle scuole di specializzazione
in "ortopedia" e in "medicina dello sport":

    Scuola di specializzazione in ortopedia
  Art.  172.  -  La  scuola  di specializzazione in ortopedia ha sede
presso  l'istituto  di  clinica ortopedica e conferisce il diploma di
specialista in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico
e pratico.
  Art.  173.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art. 174. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia.  E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso di
diploma   di  abilitazione  all'esercizio  professionale,  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art. 175. - La durata del corso di studi e' di cinque anni e non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Art.  176.  - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno
di  corso  e  complessivamente  di  venticinque iscritti per l'intero
corso di studi.
  Art. 177. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 178. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      insegnamento pratico:
        chirurgia generale;
        pronto soccorso generale;
        fisioterapia;
      insegnamento teorico:
        anatomia dell'apparato locomotore;
        fisiologia dell'apparato locomotore;
        semeiotica ortopedica;
        nozioni di chirurgia generale;
        bioingegneria dell'apparato locomotore I.
    2° Anno:
      insegnamento pratico:
        chirurgia   generale  (con  frequenza  eventuale  in  reparti
specialistici interessanti per l'apparato locomotore);
        reparti di pronto soccorso traumatologico;
        reparti di ortopedia e traumatologia;
        insegnamento teorico:
        anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore I;
        patologia dell'apparato locomotore I;
        clinica ortopedica I;
        traumatologia dell'apparato locomotore I;
        radiologia I;
        nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
        bioingegneria dell'apparato locomotore I.
    3° Anno:
      insegnamento pratico:
        reparti  di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di
degenza e sale gessi);
        insegnamento teorico:
        anatomia e istologia patologica dell'apparato locomotore II;
        patologia dell'apparato locomotore II;
        clinica ortopedica II;
        traumatologia dell'apparato locomotore II;
        radiologia II;
        tecnica operatoria I;
        apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati;
        elementi di reumatologia.
    4° Anno:
      insegnamento pratico:
        reparti  di  ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti
operatori);
        insegnamento teorico:
        patologia dell'apparato locomotore III;
        clinica ortopedica III;
        traumatologia dell'apparato locomotore III;
        tecnica operatoria II;
        fisiokinesiterapia I;
        neuropatologia        dell'apparato       locomotore       ed
elettrodiagnostica;
        nozioni di medicina legale.
    5° Anno:
      insegnamento pratico:
        reparti  di  ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti
operatori);
        officine ortopediche;
        insegnamento teorico:
        patologia dell'apparato locomotore IV;
        clinica ortopedica IV;
        traumatologia dell'apparato locomotore IV;
        tecnica operatoria III
        fisioterapia II.
  Art.  179.  -  La  frequenza  alle  lezioni  ed  alle esercitazioni
pratiche   e'   obbligatoria.  Gli  allievi  che  non  conseguono  le
attestazioni  di  frequenza sul relativo libretto non potranno essere
ammessi alle prove di esame.
  Art. 180. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi
agli  anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie
svolte  durante  l'anno.  Per  le materie a corso pluriennale l'esame
sara' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di
studi  per  il  conseguimento del diploma di specialista in ortopedia
gli  interessati  dovranno  superare  l'esame  di diploma consistente
nella   dissertazione   scritta   di   un  argomento  attinente  alla
specializzazione.
  Per quanto riguarda le tasse si precisa quanto segue:

=====================================================================
                                    | Primo anno  | Anni successivi
=====================================================================
tassa di immatricolazione           |        5.000|
tassa annuale d'iscrizione          |      300.000|           300.000
contributo laboratorio e clinica    |      144.000|           144.000
contributo biblioteca               |       10.000|            10.000

  La  soprattassa  di  esame  di profitto e la soprattassa di diploma
sono  dovuti  nella  misura fissata per gli iscritti alla facolta' di
medicina  e chirurgia; il costo del libretto di iscrizione tesserino,
il  contributo  opere  sportive  e  assistenziali,  le prestazioni di
segreteria  e il contributo di riscaldamento sono dovuti nella misura
deliberata dal consiglio di amministrazione.
  Scuola di specializzazione in medicina dello sport
  Art.  181.  - La scuola di specializzazione in medicina dello sport
dell'Universita' degli studi di Trieste si propone:
    a)  di  valorizzare  e  di  approfondire gli studi biologici e di
medicina applicata nel campo delle attivita' sportive, formative e di
competizione  e  della educazione fisica; di preparare adeguatamente,
sotto  l'aspetto  teorico  e della applicazione pratica, i medici che
intendano  dedicarsi  alle  attivita'  attinenti a questa particolare
branca  della  medicina  applicata,  conferendo ad essi il diploma di
specialista in medicina dello sport.
  Art.  182. - Il titolo richiesto per l'ammissione alla scuola e' la
laurea in medicina e chirurgia. Il corso di studi ha la durata di tre
anni con frequenza obbligatoria; esso ha la sua sede ufficiale presso
l'istituto  di  anatomia  umana  normale.  Gli insegnamenti clinici e
specialistici  si  svolgono  presso  i  rispettivi istituti clinici e
specialistici.
  Il   numero   massimo   degli   allievi   e'  di  sei  per  anno  e
complessivamente  di  diciotto  per  l'intero  corso. L'ammissione ai
corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei
posti  disponibili,  la  selezione  dei  candidati avviene in base ai
risultati  di  un  esame  di ammissione. La direzione della scuola e'
affidata  a  professore  ordinario,  straordinario  o fuori ruolo che
insegni  anche  nella stessa scuola. In caso di motivato impedimento,
la direzione della scuola e' affidata a professore associato che pure
insegni nella scuola medesima.
  Art. 183. - L'ordine degli studi e' il seguente:
    1° Anno:
      anatomia dell'apparato locomotore;
      fisiologia dell'apparato locomotore;
      biochimica ed energetica muscolare;
      antropometria e auxologia;
      psicologia applicata allo sport;
      storia dell'educazione fisica e dello sport;
      sistematica  delle attivita' sportivo-agonistiche e regolamenti
sportivi.
    2° Anno:
      fisiologia dell'esercizio fisico;
      biomeccanica dell'esercizio fisico;
      metodologia dell'allenamento sportivo;
      scienza della nutrizione applicata all'attivita' sportiva;
      fisiopatologia degli sport e semeiotica medico-sportiva I;
      farmacologia e tossicologia del doping;
      igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva;
      traumatologia degli sport.
    3° Anno:
      fisiologia applicata agli sport;
      valutazione funzionale dello sportivo;
      fisiopatologia degli sport e semeiotica medico sportiva II;
      fisioterapia e rieducazione funzionale;
      rianimazione e pronto soccorso;
      medicina legale ed infortunistica legata agli sport;
      fisiologia dell'adattamento agli ambienti straordinari.
    La scuola svolge brevi corsi integrativi di conferenze o seminari
sopra   argomenti   e  discipline  che  sono  stabiliti,  secondo  le
possibilita'  contingenti,  dal  consiglio  dei docenti della scuola.
Sono inoltre svolte esercitazioni pratiche in sede e sul campo.
  Art.  184.  -  Alla  fine  di ogni anno di corso gli allievi devono
sostenere  l'esame di profitto nelle materie di insegnamento previste
per  ogni anno di corso e articolate in un unico gruppo; l'iscrizione
agli anni successivi e' subordinata al superamento di tutti gli esami
annuali.
  Art.  185.  -  Il  diploma  si consegue dopo aver superato tutte le
prove  d'esame  del  triennio;  la  prova di diploma si svolge con la
discussione   su   una  dissertazione  scritta  concernente  un  tema
assegnato o in ogni altro caso approvato dal direttore della scuola.
  Art.  186. - Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si
provvede  con  le  seguenti  tasse,  soprattasse  e  contributi degli
iscritti:

=====================================================================
                                    | Primo anno  | Anni successivi
=====================================================================
tassa di immatricolazione           |        5.000|
tassa annuale di iscrizione         |      300.000|           300.000
contributo laboratorio e clinica    |      144.000|           144.000
contributo biblioteca               |       10.000|            10.000

  La  soprattassa  di  esame  di profitto e la soprattassa di diploma
sono  dovuti  nella  misura fissata per gli iscritti alla facolta' di
medicina  e chirurgia; il costo del libretto di iscrizione tesserino,
il  contributo  opere  sportive  e  assistenziali,  le prestazioni di
segreteria  e il contributo di riscaldamento sono dovuti nella misura
deliberata dal consiglio di amministrazione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 277