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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1095

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 10-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1162 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  la norma sulla direzione
delle  scuole  di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole
dirette  a  fini  speciali  e quanto disposto dall'art. 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  946, con il conseguente spostamento della numerazione
degli  articoli  successivi,  sono aggiunti i nuovi seguenti articoli
relativi  alla  scuola  per  tecnici  di  neurofisiopatologia (scuola
diretta a fini speciali).
  Art.  947.  -  La scuola ha lo scopo di impartire agli allievi, con
unita'  di indirizzo e metodo scientifico, tutte le nozioni tecniche,
teoriche  e  pratiche  necessarie  a ben esercitare la professione di
tecnico di neurofisiopatologia.
  Art.  948.  -  La  durata  degli  studi della scuola per tecnici di
neurofisiopatologia  e'  di tre anni accademici e non e' suscettibile
di abbreviazione.
  Gli  allievi  hanno  l'obbligo  della  frequenza  alle  lezioni, ai
seminari  e  ai  tirocini pratici, secondo le modalita' stabilite dal
consiglio della scuola.
  Art. 949. - Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in
possesso   del   titolo   di   studio   prescritto  per  l'ammissione
all'Universita',  che  abbiano superato una prova di cultura generale
ed una intervista attitudinale.
  Art.  950.  -  Al primo anno della scuola si accede previo esame di
cultura  generale  e attitudinale davanti ad una commissione composta
dal direttore della scuola e da due docenti della scuola stessa.
  L'esame di ammissione avra' luogo entro i primi quindici giorni del
mese di ottobre di ciascun anno, in un giorno stabilito dalla seconda
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  su proposta del direttore della
scuola.
  Art.  951.  -  Il numero massimo dei posti disponibili e' stabilito
nella misura di dieci per il primo anno.
  Art. 952. - Le materie di insegnamento sono:
    1° Anno:
      1) elementi di elettrotecnica;
      2) biofisica;
      3) elementi di neurochimica e neurofarmacologia;
      4) nozioni di anatomia e fisiologia umana;
      5) anatomia del sistema nervoso e dell'apparato motore;
      6) neurofisiologia;
      7) tecniche neurofisiologiche.
    2° Anno:
      1) patologia del sistema nervoso;
      2) nozioni di elettronica;
      3) principi di elettroencefalografia;
      4)  poligrafia  ed  altre  tecniche di esplorazione del sistema
nervoso;
      5) elettromiografia.
    3° Anno:
      1) neurofisiopatologia ed elettroencefalografia clinica;
      2) strumentazione elettronica;
      3) clinica neurologica;
      4) neuropsichiatria infantile;
      5) neurochirurgia;
      6) nozioni di neuropsicologia e psichiatria.
  Art.  953.  -  Per  essere ammessi al secondo ed al terzo anno, gli
allievi  dovranno  aver  superato  tutti  gli  esami  del primo e del
secondo anno del corso rispettivo.
  Art. 954. - La frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni
pratiche e' obbligatoria.
  Le  lezioni  verranno  impartite  agli  allievi  nelle aule messe a
disposizione  dalla  commissione  aule della facolta'. I programmi di
insegnamento  e  gli  orari  vengono  predisposti dal direttore della
scuola  e  approvati  dal  consiglio  della  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  La  sorveglianza  degli  iscritti,  per  quanto  riguarda  la  loro
attivita' pratica, spetta al direttore della scuola.
  Il tirocinio sara' concluso dagli allievi sempre sotto la guida dei
medici  e  dei  tecnici  della  cattedra di neurofisiopatologia della
seconda facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere gli esami di diploma gli allievi
dovranno  avere  seguito  il  corso,  superato gli esami in tutti gli
insegnamenti prescritti e avere compiuto, con esito favorevole, tutte
le esercitazioni pratiche previste.
  Art.  955. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate
dal  preside  della  facolta' di medicina e chirurgia su proposta del
direttore  della  scuola. Le commissioni sono composte da tre membri:
dal  professore ufficiale della materia, dal professore della materia
affine e da un docente cultore della materia.
  Ogni commissario ha a disposizione dieci punti.
  Art.  956.  -  L'esame di diploma consiste nella discussione di una
tesi scritta su un tema preventivamente assegnato dal direttore della
scuola   e   nella   prova   pratica  stabilita  da  una  commissione
esaminatrice.  L'esame  di diploma viene sostenuto da una commissione
di  cinque  membri  scelti  fra  i  docenti della scuola nominati dal
preside  della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  su proposta del
direttore  della  scuola.  Ogni  commissario  ha a disposizione dieci
punti.  I  candidati  non  riconosciuti  idonei possono ripresentarsi
all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola, ma
se  al  secondo  esame  non sia loro riconosciuta l'idoneita' saranno
senz'altro  esclusi  da  ulteriore  prova.  Agli  allievi che avranno
superato  l'esame  finale  viene  rilasciato il diploma di tecnico di
neurofisiopatologia.
  Art.  957.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.
  In  caso  di  motivato  impedimento  la  direzione  della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  La scuola e' sotto la vigilanza della suddetta facolta'.
  Gli  insegnanti  della  scuola  sono  proposti  dal direttore della
stessa,  approvati  dalla facolta' di medicina e chirurgia e nominati
dal rettore.
  Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi
docenti,  tra gli assistenti della facolta' di medicina e chirurgia e
di  facolta'  dell'ateneo  o  tra  persone di riconosciuta competenza
anche al di fuori dell'ambito universitario.
  Art.  958.  -  Gli  iscritti  alla scuola sono tenuti al versamento
annuo  delle  tasse,  soprattasse  e contributi nella misura prevista
dalla  legge  vigente  per  gli studenti della facolta' di medicina e
chirurgia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 266