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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1086

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 20
aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo  unico 31 agosto 1933, n. 1592 per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    All'art.   655,  relativo  alla  scuola  di  specializzazione  in
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, il secondo comma e' sostituito
dal seguente:
    "Il  numero  massimo  degli  iscritti  e' di quindici per anno di
corso  e  complessivamente  di  settantacinque  per l'intero corso di
studi".
  Il   primo   comma   dell'art.   657,   relativo   alla  scuola  di
specializzazione in chirurgia vascolare, e' sostituito dal seguente:
  "Il  numero  massimo  degli allievi e' di dieci per anno di corso e
complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 settembre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 261