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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1069

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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Testo in vigore dal: 2-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1350 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Roma  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita' di Roma, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Il  testo del terzo e quarto comma dell'art. 492 (ex 474), relativo
alle  norme  generali  delle scuole di specializzazione in medicina e
chirurgia, e' sostituito nel modo seguente:
  "I  cittadini  stranieri possono essere ammessi in soprannumero nel
limite di un quarto dei posti previsti, con arrotondamento all'unita'
per  eccesso  e  sempre  che  abbiano  superato l'esame di ammissione
previsto per i candidati italiani.
  Il senato accademico, sentiti i direttori delle scuole interessate,
nel  rispetto  del limite massimo di cui al precedente comma e con le
stesse  modalita'  concorsuali,  puo'  autorizzare  la concessione di
posti  in  soprannumero  ad  amministrazioni  statali militari che ne
abbiano fatto motivata richiesta".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 marzo 1982
  Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 336