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DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1981, n. 721

Cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 febbraio 1982, n. 25 (in G.U. 08/02/1982, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1982)
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Testo in vigore dal: 9-2-1982
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere agli
adempimenti  connessi  alla cessazione del mandato conferito all'Ente
nazionale  idrocarburi  ai  sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre
1980, n. 784, ed alla attuazione del programma relativo alle societa'
del gruppo SIR, predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del
bilancio   e   della   programmazione   economica,   del   tesoro   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Per l'attuazione del programma di riassetto del gruppo SIR, formato
ed  approvato  ai  sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1980, n.
784,  sono  trasferiti  alle  societa' indicate dall'ENI, con effetto
dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, gli impianti
petrolchimici  nonche'  i  beni  e  le  dotazioni  comunque accessori
indicati  dall'ente  ai  sensi  della  lettera  b)  del  primo  comma
dell'art.  4  citato  ((ivi  incluse  autorizzazioni,  concessioni  e
licenze  per  l'esercizio  di  tali impianti nonche' la proprieta' di
brevetti  e  tecnologie  inerenti  al  funzionamento  degli  impianti
stessi)).
  Con  effetto  dalla  stessa data cessa il mandato di cui all'art. 2
della legge 28 novembre 1980, n. 784.
  La  somma  dovuta  ((...)) per i trasferimenti di cui al precedente
primo  comma  e'  determinata  sulla  base  dei criteri enunciati nel
programma di cui al medesimo primo comma dalla commissione di esperti
prevista  dall'art.  4, sesto comma, della legge 28 novembre 1980, n.
784,  integrata  da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro
del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali.