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LEGGE 28 novembre 1980, n. 784

Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale, della continuità della produzione e della gestione degli impianti del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  29-11-1980

Art. 4



Entro il 31 luglio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:
a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;
b) il rilievo, da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende od impianti che, unitamente alle attività chimiche già inquadrate nell'ENI, consentano una razionale ed efficiente gestione dell'industria chimica pubblica;
c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende o impianti;
d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute né risanabili.
Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente nonché l'aggiornamento del programma complessivo.
Entro il 31 dicembre 1980 il comitato provvede, di intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 ottobre 1981.
Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.
Il programma viene trasmesso al Parlamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675.
La stima del valore degli impianti di cui alla lettera b) è realizzata da tre esperti nominati rispettivamente dal Consorzio bancario S.p.a.-C.B.S., dall'ENI e dal Presidente del Consiglio di Stato.
Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 ottobre 1981.
A seguito dell'approvazione del conto di previsione il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'articolo 6, secondo comma, della presente legge.