stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1981, n. 631

Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 dicembre 1981, n. 784 (in G.U. 31/12/1981, n.358).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 10-11-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  30  marzo  1981,  n.  113,  concernente  norme di
adeguamento   delle   procedure  di  aggiudicazione  delle  pubbliche
forniture  alla  direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62
del 21 dicembre 1976;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di modificare l'articolo 17
della  citata  legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi
multilaterali  conclusi  nel  quadro del General Agreement on Tariffs
and Trade (G.A.T.T.);
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'art.  17  della  legge  30  marzo 1981, n. 113, e' sostituito dal
seguente:
  "La  presente  legge  disciplina  l'accesso alle pubbliche gare dei
fornitori  appartenenti  agli  Stati membri della Comunita' economica
europea  per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o
in libera pratica nella Comunita'.
  Per  l'accesso  alle  pubbliche  gare  dei soggetti non comunitari,
appartenenti  agli  Stati  -  la  cui  lista  viene  pubblicata nella
"Gazzetta  Ufficiale"  delle Comunita' europee - che hanno diritto ai
benefici  previsti  dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture,
concluso   nell'ambito   dei   negoziati  multilaterali  del  General
Agreement  on  Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio
della   Comunita'   con  decisione  in  data  10  dicembre  1979,  n.
80/271/CEE,   si  applicano  le  disposizioni  previste  dall'accordo
stesso.
  L'accesso  alle  pubbliche  gare  dei soggetti appartenenti a Stati
diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonche' le forniture
dei  prodotti  originari  di  detti Stati, potranno essere consentiti
caso   per   caso   per   esigenze   tecniche   o   economiche  dalle
amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse".