stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 novembre 1981, n. 631

Modificazioni all'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 dicembre 1981, n. 784 (in G.U. 31/12/1981, n.358).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  10-11-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'articolo 17 della citata legge 30 marzo 1981, n. 113, in relazione agli accordi multilaterali conclusi nel quadro del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


L'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, è sostituito dal seguente:
"La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori appartenenti agli Stati membri della Comunità economica europea per le forniture dei prodotti originari degli stessi Stati o in libera pratica nella Comunità.
Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non comunitari, appartenenti agli Stati - la cui lista viene pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee - che hanno diritto ai benefici previsti dall'accordo sugli appalti pubblici di forniture, concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.) e approvato dal consiglio della Comunità con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE, si applicano le disposizioni previste dall'accordo stesso.
L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti appartenenti a Stati diversi da quelli indicati nei commi precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari di detti Stati, potranno essere consentiti caso per caso per esigenze tecniche o economiche dalle amministrazioni o dagli enti che indicono le gare stesse".