stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1980, n. 1185

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 5-9-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di  Roma,  approvato  con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato  con  regio  decreto  26
ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Roma e convalidati  dal  Consiglio  universitario
nazionale; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Gli articoli da 918 a 998, relativi ai corsi di  perfezionamento  e
di specializzazione della facolta' di ingegneria, sono sostituiti dai
seguenti: 
 
       CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA 
 
        Corso di specializzazione in ingegneria del traffico 
 
  Art. 918. - Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli
studi  di  Roma  e'  istituito  un  corso  di   specializzazione   in
"ingegneria del traffico", al fine di preparare tecnici specializzati
alla risoluzione di problemi inerenti alla circolazione dei mezzi  di
trasporto su strada. 
  Art. 919. - Il corso ha la durata di un  anno;  e'  diretto  da  un
professore della facolta' nominato dal rettore  su  designazione  del
consiglio di facolta'. 
  Il consiglio del corso e' composto  dal  direttore  e  dai  docenti
degli insegnamenti costitutivi di cui all'articolo 922. 
  Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  consiglio  del  corso
ovvero, in caso  di  avviamento  del  medesimo,  da  una  commissione
all'uopo nominata dal consiglio di facolta' e possono  essere  scelti
fra i professori di ruolo, fra i libri docenti, fra gli aiuti  e  gli
assistenti o anche  fra  persone  di  riconosciuta  competenza  nelle
rispettive specialita'. Il corso inoltre potra' giovarsi, per  talune
materie, di insegnamenti svolti presso una delle facolta'. 
  Le proposte di cui  sopra  sono  subordinate  all'approvazione  del
consiglio di facolta'. Alla nomina provvede il rettore. 
  Art.  920.  -  Al  corso  possono  essere  ammessi  i  laureati  in
ingegneria e in architettura. 
  Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente  l'inizio
delle lezioni e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo degli
iscritti e le norme per l'ammissione, nonche'  il  numero  minimo  di
iscritti affinche' il corso stesso abbia luogo. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 921. -  La  frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere
attestata dai rispettivi docenti, secondo le modalita' stabilite  dal
consiglio del corso. 
  Art. 922. - Gli insegnamenti impartiti nel corso si distinguono  in
costitutivi e monografici. 
  Gli insegnamenti costitutivi sono: 
    1) elementi di trasporti: 
      a) meccanica della locomozione e sistemi di trasporto; 
      b) caratteristiche della circolazione; 
    2) regolazione della circolazione; 
    3) attrezzature viarie: 
      a) caratteristiche del nastro stradale; 
      b) svincoli e intersezioni; 
    4) pianificazione dei trasporti; 
    5) dinamica urbanistica: 
      a) elementi di tecnica urbanistica; 
      b) organizzazione dinamica del territorio; 
    6) applicazione e progetti. 
  Gli insegnamenti monografici sono: 
    1) complementi di matematica; 
    2) tecnica della sicurezza stradale; 
    3) problemi economici. 
  Gli esami degli insegnamenti costitutivi  possono  comprendere  una
prova pratica. 
  Il consiglio del corso stabilisce la durata degli insegnamenti. 
  Gli insegnamenti monografici formano oggetto di esame di gruppo con
voti separati. 
  Gli insegnamenti possono venire integrati da conferenze e visite ad
impianti,  stabilimenti  e   situazioni   stradali   di   particolare
interesse. 
  Il consiglio del corso puo' esonerare dall'obbligo di frequenza  di
una o piu' delle parti indicate don  a)  dei  corsi  di  elementi  di
trasporti e di dinamica urbanistica quegli  iscritti  che  nei  corsi
normali di laurea avessero  gia'  frequentato  con  profitto  materie
comprendenti detti argomenti. 
  Art. 923. - E' data facolta' al direttore, all'inizio di ogni  anno
accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito  il  parere
del consiglio, di sottoporre al consiglio delle facolta' proposte  di
variazioni del medesimo che  saranno  rese  pubbliche  soltanto  dopo
l'approvazione  degli  organi  competenti,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art. 924. -  Per  la  validita'  del  corso  gli  iscritti  debbono
superare tutti gli esami degli insegnamenti costitutivi e  quelli  di
gruppo relativi agli insegnamenti  monografici  nonche'  redigere  un
progetto od  uno  studio  su  argomenti  attinenti  alle  materie  di
insegnamento da presentare e discutere  dinanzi  ad  una  commissione
composta dai docenti degli insegnamenti costitutivi e presieduta  dal
direttore del corso. 
  In caso di necessita' il direttore del corso puo'  chiamare  a  far
parte della commissione docenti dei corsi monografici in sostituzione
di docenti dei corsi costitutivi. L'ammissione alla  discussione  del
lavoro finale  e'  subordinata  all'aver  superato  tutti  gli  esami
speciali. 
  Il  giudizio  sugli  esami  speciali  deve   essere   espresso   in
trentesimi, quello sull'esame finale in centesimi. 
  Ogni esame fallito puo' essere ripetuto una sola volta. 
  Art. 925. - Agli iscritti che abbiano superato tutti gli  esami  ed
ottenuta l'idoneita' nel progetto o studio finale viene rilasciato un
attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
  Art. 926. - Gli iscritti al corso sono tenuti a  pagare  le  tasse,
soprattasse, contributi generali e per esercitazioni nella misura che
verra' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su
proposta del consiglio della facolta' udito il direttore del corso. 
  Corso di perfezionamento in ingegneria nucleare 
  Art. 927. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un  corso
di perfezionamento in "ingegneria nucleare". 
  Il corso consiste in insegnamenti avanzati sui reattori nucleari  e
si prefigge lo  scopo  di  approfondire  la  conoscenza  dei  sistemi
nucleari, anche di nuova concezione, per la produzione di energia. 
  Art. 928. - Il corso ha la durata di un anno. Il corso  e'  diretto
da un professore ordinario della facolta'  nominato  dal  rettore  su
designazione del consiglio di facolta'. 
  Il consiglio del corso e' composto  dal  direttore  e  dai  docenti
degli insegnamenti di cui all'art. 931. 
  Art. 929. - Al corso di perfezionamento sono  ammessi  i  laureati,
presso le universita' italiane o straniere, in ingegneria nucleare. 
  Sono altresi' ammessi al corso ingegneri non nucleari  laureati  in
universita' italiane o straniere previo esame di ammissione,  secondo
modalita' stabilite annualmente dal consiglio del corso,  allo  scopo
di  accertare  la   preparazione   dei   candidati   sui   fondamenti
dell'ingegneria   nucleare.   Il   consiglio   del   corso   delibera
tempestivamente l'inizio  delle  lezioni,  il  numero  massimo  degli
iscritti, nonche' il numero  minimo  degli  iscritti  affinche'  esse
abbiano luogo. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 930. -  La  frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere
attestata dai rispettivi docenti secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio del corso. 
  Art. 931. - Gli insegnamenti impartiti nel corso di perfezionamento
di ingegneria nucleare sono i seguenti: 
    1) complementi di neutronica; 
    2) complementi di teoria del reattore; 
    3) complementi di termotecnica del reattore; 
    4) ingegneria del reattore; 
    5) complementi del ciclo del combustibile nucleare; 
    6) tecnologie avanzate dei materiali; 
    7) complementi di strumentazione e controllo; 
    8) complementi di radioprotezione; 
    9) complementi di sicurezza nucleare; 
    10) complementi di energetica; 
    11) fisica dei plasmi; 
    12) teoria dei reattori a fusione; 
    13) elementi di economia degli impianti nucleari. 
  Il consiglio del corso  stabilisce  la  durata  di  ciascuno  degli
insegnamenti  sopraelencati;  stabilisce  altresi'  quali   di   essi
dovranno essere completati con esercitazioni. 
  Gli insegnamenti potranno  venire  integrati  da  conferenze  e  da
visite ad impianti. 
  Art. 932. - E' data facolta' al direttore, all'inizio di ogni  anno
accademico, di rivedere il programma del corso e, sentito  il  parere
del consiglio, di sottoporre al consiglio della facolta' proposte  di
variazioni che saranno rese pubbliche  soltanto  dopo  l'approvazione
degli organi competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni  di  cui
al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. 
  Art. 933. - Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  direttore
che puo' scegliere tra i professori di ruolo, fra i liberi docenti  e
fra gli assistenti o anche fra  persone  di  riconosciuta  competenza
nelle rispettive specialita', ovvero giovarsi, per talune materie, di
insegnamenti  svolti  presso  altra  facolta'.  Tali  proposte   sono
subordinate all'approvazione del consiglio di facolta' ed alle nomine
provvede il rettore. 
  Art. 934. - Per la validita' del corso di perfezionamento  e  cioe'
per il conseguimento dell'attestato di cui all'art. 935, gli iscritti
dovranno superare gli esami in almeno sette dei tredici  insegnamenti
elencati nell'art. 931 e redigere un  progetto  o  uno  studio  sulle
materie di insegnamento prescelte. 
  Il progetto o studio finale verra' discusso alla  presenza  di  una
commissione di cinque  membri  scelti  fra  i  docenti  del  corso  e
presieduta dal direttore del corso stesso. 
  Art. 935. - Agli iscritti al corso di perfezionamento  che  abbiano
superato  il  numero  di  esami  di  cui  all'art.  934  ed  ottenuta
l'idoneita'  nel  progetto  o  studio  finale  viene  rilasciato   un
attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
  Art. 936. - Gli iscritti al corso sono tenuti a  pagare  le  tasse,
sopratasse e contributi generali e per esercitazioni nella misura che
verra' stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su
proposta del consiglio della facolta', udito il direttore del corso. 
  Corso di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e 
calcolo automatici 
  Art. 937. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un  corso
di specializzazione in ingegneria dei sistemi di controllo e  calcolo
automatici,  per  la  formazione  di  esperti  nei  diversi   settori
riguardanti   la   teoria   e   l'applicazione   dell'automatica    e
dell'informatica. 
  Art. 938. - Il corso ha la durata di  un  anno.  E'  direttore  del
corso  un  professore  della  facolta'  nominato   dal   rettore   su
designazione del consiglio di facolta'. Il  consiglio  direttivo  del
corso  e'  costituito  dal  direttore  e  dai  docenti  dei   singoli
insegnamenti. 
  Art. 939. - Per l'ammissione al corso e' richiesta la laurea in una
universita' italiana o straniera. L'ammissione e' comunque effettuata
per titoli e/o per esami secondo modalita' stabilite annualmente  dal
consiglio del  corso,  in  modo  da  accertare  la  preparazione  dei
candidati nei fondamenti dell'automatica o dell'informatica. 
  Il consiglio direttivo delibera tempestivamente  di  anno  in  anno
l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli  iscritti  e
le norme per l'ammissione,  nonche'  il  numero  minimo  di  iscritti
affinche' il corso stesso abbia luogo. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 940. -  La  frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere
attestata dai rispettivi docenti secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio del corso. 
  Art. 941.- Ciascun allievo  puo'  predisporre  un  piano  di  studi
nell'ambito delle  discipline  elencate  nel  successivo  articolo  o
insegnate presso l'Universita' di Roma. Il numero degli  insegnamenti
deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. 
  I piani di studio sono sottoposti  all'approvazione  del  consiglio
del corso; verra' attribuita anche in base ai titoli e/o  agli  esami
che hanno consentito l'ammissione al corso. 
  Art. 942. - Gli insegnamenti impartiti sono annuali; alcuni di essi
potranno essere suddivisi in due insegnamenti semestrali da svolgersi
nell'arco dell'anno accademico. Di anno  in  anno  il  consiglio  del
corso potra' deliberare l'attivazione di uno solo dei semestri in cui
questi ultimi sono suddivisi. 
  Gli insegnamenti sono: 
    1) analisi funzionale; 
    2) analisi e progettazione dei sistemi informativi; 
    3) automazione degli impianti industriali; 
    4) azionamenti industriali; 
    5) complementi di impianti di elaborazione dei dati; 
    6) complementi di ricerca operativa; 
    7) complementi di sistemi formali; 
    8) controlli industriali; 
    9) ingegneria del software; 
    10) metodi numerici di ottimizzazione; 
    11) modellistica e controllo di sistemi socio-economici; 
    12) progettazione assistita dal calcolatore; 
    13) seminari di controlli e di calcolatori; 
    14) sintesi dei sistemi di controllo; 
    15) sistemi operativi; 
    16) sistemi organizzativi e gestionali; 
    17) sistemi di elaborazione distribuita; 
    18) strumentazione industriale; 
    19) tecniche digitali di interfaccia; 
    20) tecniche di simulazione e modelli di processi industriali; 
    21) teoria dei sistemi non lineari; 
    22) teoria dei sistemi stocastici; 
    23) teoria della stima e dell'identificazione; 
    24) teoria della misura e processi stocastici; 
    25) teoria dell'ottimizzazione. 
  Il  consiglio  del  corso,  ove  lo   ritenga   opportuno,   potra'
organizzare anno per  anno  seminari  propedeutici  allo  svolgimento
degli insegnamenti suddetti. 
  Art. 943. - Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  consiglio
del corso  ovvero,  in  caso  di  avviamento  del  medesimo,  da  una
commissione all'uopo nominata dal consiglio  di  facolta'  e  possono
essere scelti fra i professori di ruolo, fra i  liberi  docenti,  fra
gli aiuti e gli  assistenti  o  anche  fra  persone  di  riconosciuta
competenza nelle rispettive  specialita'.  Il  corso  inoltre  potra'
giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle
facolta'. 
  Le proposte di cui  sopra  sono  subordinate  all'approvazione  del
consiglio di facolta'. Alle nomine provvede il rettore. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art. 944. - Per la validita' del corso e cioe' per il conseguimento
dell'attestato di cui all'art. 945 ciascun iscritto  dovra'  superare
gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e
dovra'  svolgere  un  lavoro  personale  di   carattere   teorico   o
sperimentale. 
  Art. 945. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami e  abbiano
ottenuto  l'idoneita'  per  il  lavoro   personale   eseguito   viene
rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
  Corso di specializzazione in pianificazione urbanistica applicata 
alle aree metropolitane 
  Art. 946. - Presso la facolta' di ingegneria di Roma  e'  istituito
un corso di specializzazione in "pianificazione urbanistica applicata
alle aree metropolitane". 
  Il corso ha il fine di integrare e  specializzare  la  preparazione
universitaria soprattutto attraverso l'esame di situazioni concrete e
lo  studio  degli  strumenti  applicativi,  mettendo  in  particolare
evidenza le possibilita' offerte dalle piu' recenti tecniche quali la
sistemistica. 
  Art. 947. - Direttore del corso e'  un  professore  della  facolta'
nominato dal rettore su designazione del consiglio di  facolta',  per
un triennio. 
  Il consiglio del corso e' costituito dal direttore  e  da  tutti  i
docenti degli insegnamenti. 
  Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  consiglio  del  corso
ovvero, in caso  di  avviamento  del  medesimo,  da  una  commissione
all'uopo costituita dal consiglio di facolta' e possono essere scelti
fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti o  gli
assistenti o anche  fra  persone  di  riconosciuta  competenza  nelle
rispettive specialita'.  Il  corso,  inoltre,  potra'  giovarsi,  per
alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facolta'. 
  Tali proposte sono subordinate all'approvazione  del  consiglio  di
facolta'; le nomine degli insegnanti vengono effettuate dal rettore. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art. 948. - Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria edile ed
in architettura; il consiglio del corso potra' ammettere laureati  in
altre discipline e laureati in Paesi stranieri. 
  Il consiglio direttivo delibera tempestivamente di anno in anno  le
date di inizio e  di  svolgimento  delle  lezioni,  il  numero  degli
iscritti e le norme per l'ammissione, nonche' il numero  di  iscritti
affinche' il corso stesso abbia luogo. 
  L'ammissione al corso e' subordinata all'esito di un colloquio  per
quei  laureati  che  non  abbiano  sostenuto  almeno  un   esame   di
urbanistica. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 949. - Il corso ha la durata  di  un  anno.  Gli  insegnamenti
impartiti  sono  suddivisi,  con   riferimento   al   contenuto,   in
insegnamenti generali e in insegnamenti speciali. 
  Ai fini della formazione del piano di studi di  cui  al  successivo
art.  951  gli  insegnamenti  sono   suddivisi   in   obbligatori   e
facoltativi,  come  precisato   nell'elenco   seguente.   Tutti   gli
insegnamenti generali sono obbligatori. La  durata  dei  corsi  viene
fissata anno per anno  dal  consiglio  direttivo  in  relazione  alle
esigenze del corso. 
  E' inoltre facolta' del consiglio del corso, per motivate  esigenze
organizzative, di stabilire prima dell'inizio di ogni  singolo  corso
la eventuale sospensione di uno o piu' insegnamenti facoltativi. 
  Gli insegnamenti del corso sono: 
    Insegnamenti generali: 
      a-1)   fenomenologia   delle   grandi   concentrazioni   urbane
(obbligatorio); 
      a-2) urbanesimo e pianificazione (obbligatorio); 
      a-3) fondamenti di pianificazione urbanistica (obbligatorio); 
      a-4) fondamenti di teoria dei sistemi (obbligatorio). 
    Insegnamenti speciali: 
      b-1)  analisi  funzionale  e  distributiva  degli  insediamenti
(facoltativo); 
      b-2) mobilita' urbana e trasporti (obbligatorio); 
      b-3) morfologia del territorio e forma urbana (facoltativo); 
      b-4) difesa dell'ambiente (facoltativo); 
      b-5) dinamica del tempo libero e del turismo (facoltativo); 
      b-6) elementi di economia del territorio (obbligatorio); 
      b-7) gestione dei complessi urbani (facoltativo); 
      b-8) igiene applicata alle aree urbane (facoltativo); 
      b-9)  elementi   di   psicologia   e   di   sociologia   urbana
(facoltativo); 
      b-10) ingegneria dei sistemi urbani (facoltativo). 
  Art. 950. -  La  frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere
attestata dai rispettivi docenti secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio del corso. 
  Art. 951. - Ciascun allievo puo'  predisporre  un  piano  di  studi
nell'ambito delle discipline  elencate  nel  precedente  articolo  o,
eventualmente, di materie insegnate presso l'Universita' di Roma.  Il
numero degli  insegnamenti  deve  essere  almeno  equivalente  a  sei
insegnamenti   annuali.   Il   piano   di   studi    e'    sottoposto
all'approvazione del consiglio del corso. 
  Art. 952. - Per la validita' del corso, cioe' per il  conseguimento
dell'attestato di cui all'art. 953, ciascun iscritto dovra'  superare
gli esami in tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e
dovra'  svolgere  un  lavoro  personale  di   carattere   teorico   o
sperimentale. 
  Art. 953. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami e  abbiano
ottenuto  l'idoneita'  per  il  lavoro  personale   eseguito   verra'
rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
  Art. 954. - Il  consiglio  del  corso  potra'  ammettere  al  corso
stesso, in qualita' di uditori, allievi non in possesso dei titoli di
cui al precedente art. 348. 
  Tali allievi saranno esonerati dal sostenere gli esami. Ad essi  il
direttore del corso rilascera' un attestato di frequenza. 
  Corso di specializzazione in conduzione industriale 
  Art. 955. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un  corso
di specializzazione in conduzione industriale per  la  formazione  di
esperti in impianti industriali e direzione di imprese. 
  Art. 956. - Il corso ha la durata di  un  anno;  e'  direttore  del
corso  un  professore  della  facolta'  nominato  dal   rettore,   su
designazione del consiglio di facolta'. 
  Il consiglio del corso e' costituito dal direttore  e  dai  docenti
dei singoli insegnamenti. 
  Art: 957. - Al corso sono ammessi  i  laureati  in  ingegneria;  il
consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre  discipline  e
laureati in Paesi stranieri. 
  Il consiglio del corso delibera tempestivamente  di  anno  in  anno
l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli  iscritti  e
le norme per le ammissioni, nonche'  il  numero  minimo  di  iscritti
affinche' il corso stesso abbia luogo. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 958. -  La  frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere
attestata dai rispettivi docenti secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio di corso. 
  Art. 959. - Il consiglio del corso stabilisce di anno  in  anno  la
durata di ciascuno degli insegnamenti. 
  Art. 960. - Sono insegnamenti del corso di specializzazione: 
    1) tecnica ed economia degli impianti industriali; 
    2) principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza; 
    3)  insediamento  industriale  e  impostazione  strutturale   dei
processi produttivi; 
    4) affidabilita' e manutenzione degli impianti; 
    5) tecnica ed economia delle fonti energetiche; 
    6) ecologia per gli impianti industriali; 
    7) impianti ausiliari; 
    8) programmazione ed organizzazione della produzione; 
    9)  struttura  degli  impianti   industriali   ed   elementi   di
progettazione; 
    altri  insegnamenti   monografici   secondo   deliberazioni   del
consiglio del corso. 
  Gli   insegnamenti   comprendono   attivita'   integrative    quali
conferenze, visite ad impianti, seminari. 
  Art. 961. - Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  consiglio
del corso  ovvero,  in  caso  di  avviamento  del  medesimo,  da  una
commissione all'uopo nominata dal consiglio  di  facolta'  e  possono
essere scelti fra i professori di ruolo, fra i  liberi  docenti,  fra
gli aiuti e gli  assistenti  o  anche  fra  persone  di  riconosciuta
competenza nelle rispettive  specialita'.  Il  corso  inoltre  potra'
giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle
facolta'. 
  Le proposte di cui  sopra  sono  subordinate  all'approvazione  del
consiglio di facolta'. Alle nomine provvede il rettore. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art.  962.  -  Per  la  validita'  del  corso,  e  cioe'   per   il
conseguimento dell'attestato di cui  all'articolo  seguente,  ciascun
iscritto dovra' superare gli esami in tutti gli insegnamenti e dovra'
svolgere un lavoro personale di carattere teorico o sperimentale.  Il
lavoro svolto  verra'  discusso  alla  presenza  di  una  commissione
costituita da tre docenti  del  corso  prescelti  dal  direttore  del
corso, da lui presieduta. 
  Art. 963. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano
ottenuto  l'idoneita'  per  il  lavoro   personale   eseguito   viene
rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
  Corso di specializzazione in bioingegneria 
  Art. 964. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un  corso
di specializzazione di bioingegneria al  fine  di  preparare  tecnici
specializzati  per  lo   studio   e   la   soluzione   dei   problemi
interdisciplinari   inerenti   l'intervento   dell'ingegneria   nella
medicina. 
  Art. 965. - Il corso ha la durata di un anno ed e' suddiviso in due
semestri; e'  direttore  del  corso  un  professore  della  facolta',
nominato dal rettore su designazione del consiglio di facolta'. 
  Il consiglio del corso e' costituito dal direttore  e  dai  docenti
dei singoli insegnamenti. 
  Art. 966.  -  Al  corso  sono  ammessi  i  laureati  in  ingegneria
aeronautica,  ingegneria  elettronica,   ingegneria   elettrotecnica,
ingegneria meccanica, ingegneria nucleare;  il  consiglio  del  corso
potra' ammettere laureati in altre discipline  e  laureati  in  Paesi
stranieri. 
  Il consiglio del corso delibera tempestivamente  di  anno  in  anno
l'inizio dello svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti  e
le norme per l'ammissione,  nonche'  il  numero  minimo  di  iscritti
affinche' il corso stesso  abbia  luogo.  L'ammissione  al  corso  e'
subordinata all'esito di un colloquio  sui  fondamenti  di  controlli
automatici e  di  calcolatori  per  quei  laureati  che  non  abbiano
sostenuto un esame su tali materie o su materie equivalenti. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 967. -  La  frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere
attestata dai rispettivi docenti secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio del corso. 
  Art. 968. - Gli insegnamenti del corso  vengono  impartiti  per  la
durata di un semestre ed avranno durata variabile da 45 a 60  ore  di
lezione. 
  Art. 969. - Sono insegnamenti del primo semestre: 
    1) principi di biologia e anatomia; 
    2) fisio-patologia; 
    3) biomeccanica; 
    4) fluidodinamica fisiologica; 
    5) strumentazione e misure biomediche. 
  Art. 970. - Sono insegnamenti del secondo semestre: 
    1) modellistica dei sistemi fisiologici; 
    2) organi artificiali; 
    3) sistemi uomo-macchina; 
    4) automazione del sistema ospedale; 
    5) principi di gestione del sistema sanitario. 
  Art. 971. - Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  consiglio
del corso  ovvero,  in  caso  di  avviamento  del  medesimo,  da  una
commissione all'uopo nominata dal consiglio  di  facolta'  e  possono
essere scelti fra i professori di ruolo, fra i  liberi  docenti,  fra
gli aiuti e gli  assistenti  o  anche  fra  persone  di  riconosciuta
competenza nelle rispettive  specialita'.  Il  corso  inoltre  potra'
giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle
facolta'. Le proposte di cui sopra sono subordinate  all'approvazione
del consiglio di facolta'. Alle nomine provvede il rettore. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art. 972. - Per la validita' del corso e cioe' per il conseguimento
dell'attestato di cui all'articolo seguente ciascun  iscritto  dovra'
superare gli esami di tutti gli insegnamenti  e  dovra'  svolgere  un
lavoro personale di  carattere  teorico  o  sperimentale.  Il  lavoro
svolto verra' discusso alla presenza di una commissione costituita da
tre docenti del corso prescelto dal direttore  del  corso  e  da  lui
presieduta. 
  Art. 973. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano
ottenuto  l'idoneita'  per  il  lavoro   personale   eseguito   viene
rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
  Corso di specializzazione in elettromagnetismo applicato 
  Art. 974. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un  corso
di  specializzazione  in  elettromagnetismo  applicato  al  fine   di
preparare tecnici specializzati per lo studio e  la  risoluzione  dei
problemi inerenti la teoria e le applicazioni dell'elettromagnetismo. 
  Art. 975. - Il corso ha la durata di  un  anno,  e'  direttore  del
corso  un  professore  della  facolta'  nominato   dal   rettore   su
designazione del consiglio di facolta'. 
  Il consiglio del corso e' costituito dal direttore  e  dai  docenti
dei singoli insegnamenti. 
  Art. 976. - Al corso sono ammessi  i  laureati  in  ingegneria;  il
consiglio del corso potra' ammettere laureati in altre  discipline  e
laureati in Paesi stranieri. 
  Il consiglio del corso delibera tempestivamente  di  anno  in  anno
l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli  iscritti  e
le norme per l'ammissione,  nonche'  il  numero  minimo  di  iscritti
affinche' il corso stesso abbia luogo. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 977. -  La  frequenza  ai  singoli  insegnamenti  deve  essere
attestata dai rispettivi docenti secondo le modalita'  stabilite  dal
consiglio del corso. 
  Art. 978. - Gli insegnamenti del corso  vengono  impartiti  per  la
durata di un anno accademico ed avranno durata variabile da 30  a  50
ore di lezione, indicata di anno in anno dal consiglio del corso. 
  Art. 979. - Sono insegnamenti del corso di specializzazione: 
    1) circuiti a microonde; 
    2) diffrazione elettromagnetica; 
    3) elettrodinamica dei mezzi in movimento; 
    4) fenomeni di interazione del campo e.m. ed applicazioni; 
    5) metodi numerici per la risoluzione dei problemi e.m.; 
    6) radiometereologia; 
    7) radiopropagazione; 
    8) tecniche delle misure elettromagnetiche; 
    9) tecnica di progettazione delle antenne; 
    10) tecniche elettromagnetiche di diagnostica ambientale; 
    11) tecniche elettromagnetiche applicate alla bioingegneria; 
    12) tecniche ottiche nell'elettromagnetismo; 
    13) teoria delle antenne; 
    14)  teoria  ed  applicazioni   della   propagazione   in   mezzi
anisotropi. 
  Art. 980. -  Ogni  allievo  propone  un  proprio  piano  di  studi,
contenente  almeno  sei  degli  insegnamenti  di   cui   all'articolo
precedente. 
  Il piano di studi deve essere approvato dal consiglio del corso. 
  Inoltre, il consiglio del corso, esaminato il curriculum di ciascun
allievo ed il suo piano di studi, potra' consigliare la frequenza  di
uno o piu' dei seguenti corsi ufficiali della facolta': 
    1) antenne e propagazione; 
    2) campi elettromagnetici e circuiti; 
    3) microonde. 
  Art. 981. Gli insegnanti del corso sono proposti dal consiglio  del
corso ovvero, in caso di avviamento del medesimo, da una  commissione
all'uopo nominata dal consiglio di facolta' e possono  essere  scelti
fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e  gli
assistenti o anche  fra  persone  di  riconosciuta  competenza  nelle
rispettive specialita'. Il corso inoltre potra' giovarsi, per  talune
materie, di insegnamenti svolti presso una delle facolta'. 
  Le proposte di cui  sopra  sono  subordinate  all'approvazione  del
consiglio di facolta'. Alle nomine provvede il rettore. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art.  982.  -  Per  la  validita'  del  corso,  e  cioe'   per   il
conseguimento dell'attestato di cui  all'articolo  seguente,  ciascun
iscritto dovra' superare gli esami in tutti gli insegnamenti del  suo
piano di studi e dovra' svolgere un  lavoro  personale  di  carattere
teorico o sperimentale. 
  Il lavoro svolto verra' discusso alla presenza di  una  commissione
costituita da tre docenti del corso prescelti dal direttore del corso
e da lui presieduta. 
  Art. 983. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano
ottenuto  l'idoneita'  per  il  lavoro   personale   eseguito   viene
rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
  Corso di specializzazione in metodi avanzati di analisi e 
progettazione delle strutture 
  Art. 984. - Presso la facolta' di ingegneria dell'Universita' degli
studi di Roma e' istituito un corso  di  specializzazione  in  metodi
avanzati di analisi  e  progettazione  delle  strutture  al  fine  di
preparare  tecnici  specializzati  nella  risoluzione   di   problemi
inerenti alla ricerca e alla progettazione strutturale. 
  Art. 985. - Il corso ha la durata di un anno, esso e' diretto da un
professore della facolta' nominato dal rettore, su  designazione  del
consiglio di facolta', per la durata di tre anni. 
  Il consiglio del corso e' composto  dal  direttore  e  dai  docenti
degli insegnamenti di cui all'art. 987. 
  Art. 986. - Al corso possono essere ammessi esclusivamente laureati
in ingegneria ed in architettura. 
  Il consiglio del corso delibera ogni anno tempestivamente  l'inizio
delle lezioni e le norme per l'ammissione nonche' il numero minimo di
iscritti affinche' il corso stesso abbia luogo. 
  Art. 987. - Gli insegnamenti previsti nel corso sono i seguenti: 
    Gruppo I: Matematica e fisica matematica: 
      1) I.1: complementi di analisi numerica e programmazione; 
      2) I.2: complementi di meccanica dei solidi; 
      3) I.3: elementi di aerodinamica applicata; 
      4) I.4: elementi di analisi funzionale. 
    Gruppo II: Problemi teorici generali: 
      5) II.1: complementi di teoria delle strutture; 
      6) II.2: dinamica delle strutture; 
      7) II.3: geotecnica teorica; 
      8) II.4: problemi speciali di scienza delle costruzioni; 
      9) II.5: sicurezza delle strutture; 
      10) II.6: stabilita' delle strutture. 
    Gruppo III: Problemi teorici applicati ai materiali strutturali: 
      11)  III.1:  analisi  sperimentale  su  modelli,  strutture   e
materiali; 
      12) III.2: complementi di teoria  delle  strutture  di  cemento
armato e cemento armato precompresso; 
      13) III.3: complementi di teoria delle strutture metalliche; 
      14) III.4: proprieta' meccaniche delle terre e  sperimentazione
geotecnica; 
      15) III.5: tecnologia dei materiali strutturali. 
    Gruppo IV: Problemi applicativi: 
      16) IV.1: materiali e strutture speciali; 
      17) IV.2: metodi di ottimizzazione nei problemi strutturali; 
      18) IV.3: strutture in zona sismica; 
      19) IV.4: tecnica delle fondazioni; 
      20) IV.5: tecnica delle strutture di cemento armato  e  cemento
armato precompresso; 
      21) IV.6: tecnica delle strutture metalliche. 
  Art.  988.  -  Il  consiglio   del   corso   delibera   ogni   anno
tempestivamente quali insegnamenti saranno  effettivamente  attivati,
tenendo conto di eventuali preferenze espresse dai futuri  allievi  e
curando la rotazione dei vari insegnamenti  nei  successivi  anni  di
attivita' del corso. 
  E' data inoltre facolta' al consiglio del corso, all'inizio di ogni
anno accademico, di rivedere il programma del  corso  e  di  variarne
l'elenco degli insegnamenti.  Tali  variazioni  saranno  proposte  al
consiglio  di  facolta'  e  saranno  rese  pubbliche  soltanto   dopo
l'approvazione del consiglio stesso e degli altri organi competenti. 
  Art. 989. - Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  consiglio
del corso  ovvero,  in  caso  di  avviamento  del  medesimo,  da  una
commissione all'uopo nominata dal consiglio  di  facolta'  e  possono
essere scelti fra i professori di ruolo, fra i  liberi  docenti,  fra
gli aiuti e gli  assistenti  o  anche  fra  persone  di  riconosciuta
competenza nelle rispettive  specialita'.  Il  corso  inoltre  potra'
giovarsi, per alcune materie, di insegnamenti svolti presso una delle
facolta'. 
  Le proposte di cui  sopra  sono  subordinate  all'approvazione  del
consiglio di facolta'. Alle nomine provvede il rettore. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art. 990. - Gli allievi  del  corso  dovranno  seguire  almeno  sei
insegnamenti fra quelli attivati per l'anno in corso, inseriti in  un
organico piano di studio individuale  preventivamente  approvato  dal
consiglio del corso. 
  Durante  l'anno  gli  allievi  svolgeranno  ricerche  su  argomenti
concordati con il consiglio del corso. 
  Per la validita' del corso, cioe' per il conseguimento del  diploma
di cui all'art. 991, gli iscritti dovranno superare gli  esami  degli
insegnamenti prescelti e inoltre discutere i risultati delle suddette
ricerche davanti ad una commissione di  cinque  membri,  formata  dal
direttore e  da  altri  quattro  docenti  del  corso,  prescelti  dal
direttore. 
  Art. 991. - Agli iscritti  che  abbiano  superato  il  corso  viene
rilasciato un diploma di  specializzazione  in  "metodi  avanzati  di
analisi e progettazione delle strutture". 
  Corso di specializzazione in scienza e tecnologia grafica 
  Art. 992. - Presso la facolta' di ingegneria e' istituito un  corso
di specializzazione in scienza e tecnologia  grafica  allo  scopo  di
preparare personale specializzato nelle tecniche,  nei  procedimenti,
nei  materiali  che  interessano  l'industria  grafica  (processi  di
stampa, di riproduzione, prodotti e macchinario relativo). 
  Il  corso  si  articola   in   due   diversi   indirizzi   dedicati
prevalentemente l'uno (A) agli impianti ed  alle  macchine  grafiche,
alle  applicazioni  dell'elettronica,  alla  tecnica  grafica,  etc.,
l'altro (B) ai materiali  e  ai  processi  chimici  e  chimico-fisici
dell'industria grafica. 
  Art. 993. - Il corso ha la durata di un anno. 
  Il direttore del corso e' un professore della  facolta',  nominato,
per un triennio accademico, dal rettore su designazione del consiglio
di facolta'. 
  Il consiglio del corso e' formato dal direttore e dai docenti delle
varie materie. 
  Art. 994. - Al corso sono ammessi, per l'indirizzo (A), i  laureati
in   ingegneria   aeronautica,   ingegneria    chimica,    ingegneria
elettronica,   ingegneria   elettrotecnica,   ingegneria   meccanica,
ingegneria  navale  e  meccanica,   ingegneria   nucleare,   e,   per
l'indirizzo (B), i laureati in chimica e in chimica industriale. 
  Il consiglio del corso potra' ammettere, come uditori,  tecnici  di
industrie grafiche in possesso  dei  necessari  requisiti  per  poter
trarre profitto dalla frequenza. 
  Il consiglio del corso delibera tempestivamente  di  anno  in  anno
l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero degli iscritti, le
norme per l'ammissione. 
  Il consiglio di facolta' potra' sospendere lo svolgimento del corso
a partire dall'anno accademico successivo alla deliberazione. 
  Art. 995. - Il corso prevede oltre agli insegnamenti teorici  sotto
riportati, conferenze ed esercitazioni pratiche. 
  Insegnamenti comuni ai due indirizzi: 
    1) tipologia e tecnologia grafica; 
    2) impianti e macchine grafiche I; 
    3) materiali per l'industria grafica I; 
    4) sicurezza del lavoro e igiene nell'industria grafica; 
    5) legislazione riguardante l'industria grafica; 
    6) organizzazione industriale. 
  Insegnamenti complementari per l'indirizzo A: 
    7) impianti e macchine grafiche II; 
    8) problemi di esercizio delle macchine grafiche; 
    9) elementi di automazione applicata alla tecnografia. 
  Insegnamenti complementari per l'indirizzo B: 
    10) materiali per l'industria grafica II; 
    11) analisi e controlli su materiali per l'industria grafica. 
  Art. 996. - Gli insegnanti del corso sono  proposti  dal  consiglio
del corso che puo' sceglierli  tra  professori,  assistenti,  tecnici
dell'industria,  professionisti  di  riconosciuta  competenza   nelle
rispettive specialita'. In caso di avviamento del corso tali proposte
saranno preparate da una commissione all'uopo nominata dal  consiglio
di facolta'. 
  Le proposte sono  subordinate  all'approvazione  del  consiglio  di
facolta' ed alle nomine provvede il rettore. 
  Il  direttore  del  corso  presenta  annualmente   alla   facolta',
unitamente  alle  eventuali  proposte   di   nuovi   incarichi,   una
dettagliata relazione sullo svolgimento del corso nel precedente anno
accademico. 
  Art. 997. - Per la validita' del corso e cioe' per il conseguimento
dell'attestato  di  cui  all'art.   998   ciascun   iscritto   dovra'
frequentare le lezioni e le esercitazioni e superare gli esami  negli
insegnamenti  seguiti  e  dovra'  inoltre  svolgere  uno  studio   di
carattere teorico o sperimentale su materia degli insegnamenti.  Tale
elaborato sara' discusso davanti ad una commissione dei  docenti  del
corso presieduta dal direttore del corso medesimo. 
  Art. 998. - Agli iscritti che abbiano superato gli esami ed abbiano
ottenuto  l'idoneita'  per  lo  studio   personale   eseguito   viene
rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1980 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: SARTI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 luglio 1981 
  Registro n. 73 Istruzione, foglio n. 253