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LEGGE 5 agosto 1981, n. 453

Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1988)
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Testo in vigore dal: 26-8-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
aventi  forza  di  legge  ordinaria  per estendere alla regione Valle
d'Aosta  le  disposizioni  del decreto legislativo 24 luglio 1977, n.
616.
  Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1)  il  trasferimento  e  la  delega  di  funzioni amministrative
statali  alla  regione  Valle  d'Aosta  devono essere non inferiori a
quelli  disposti  per  le  regioni a statuto ordinario e tenere conto
delle  particolari  condizioni  di  autonomia attribuite alla regione
Valle d'Aosta;
    2)  le  disposizioni  in materia finanziaria devono rispettare il
disposto  dell'articolo  49  della  legge  16  maggio  1978,  n. 196,
integrato  col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
    3)  nel  trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta e'
data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
    4)  devono  essere  comunque integralmente rispettate le funzioni
amministrative gia' esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
    5)   rimane   comunque  esclusa  nei  confronti  delle  attivita'
amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e
di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975,
n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.