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LEGGE 5 agosto 1981, n. 453

Rinnovo della delega prevista dall'articolo 72 della legge 16 maggio 1978, n. 196, già rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n. 827, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/1988)
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Testo in vigore dal:  26-8-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.
Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;
2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta è data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.