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LEGGE 1 luglio 1981, n. 344

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.

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Testo in vigore dal: 8-7-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  8 maggio 1981, n. 208, recante misure urgenti in
materia  di  assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed
al  personale  navigante,  e'  convertito  in  legge  con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 2:
      al  secondo  comma,  le  parole:  "la utilizzazione provvisoria
presso  il  Ministero  della sanita'" sono sostituite dalle seguenti:
"fino  al  termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso
il  Ministero  della  sanita'  di  un contingente di 70 unita'"; e la
parola: "preferibilmente" e' soppressa;
      dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
      "Al  termine  del periodo di utilizzazione il personale puo', a
domanda,  essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio
di amministrazione del Ministero della sanita', nel ruolo speciale di
cui  all'articolo  24  del  decreto-legge  30  dicembre 1979, n. 663,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 3";
conseguentemente, il secondo periodo del terzo comma e' soppresso;
      il quarto comma e' soppresso;
      dopo il nono comma e' inserito il seguente:
      "Alle  spese  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano le
disposizioni   contenute   nell'articolo   36,   secondo   comma,   e
nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923.
      n.  2440,  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato.  Per  i
pagamenti  in  valuta  estera da parte del Ministero della sanita' si
applica  per  la parte compatibile il disposto dell'articolo 54 della
legge 21 dicembre 1978, n. 843".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1981

                               PERTINI

                                                SPADOLINI - ALTISSIMO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA