stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1981, n. 310

Corresponsione di miglioramenti economici al personale statale.

nascondi
Testo in vigore dal: 20-6-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visti  gli  accordi relativi al triennio 1979-81, intervenuti il 24
gennaio  1981  tra  il  Governo ed i rappresentanti della Federazione
unitaria  C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.,  della  C.I.S.N.A.L., C.I.S.A.L.,
C.I.S.A.S.,   C.O.N.F.A.I.L.  e  CONFEDIR-DIRSTAT  per  il  personale
contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Stipendi

  A  decorrere  dal  1 febbraio 1981, al personale civile dello Stato
previsto  dall'art.  1  della  legge  11 luglio 1980, n. 312, escluso
quello  dipendente  dall'Azienda  nazionale  autonoma strade statali,
competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000
primo livello dopo sei mesi. . . . . . . . . . . . . . . L. 2.400.000
secondo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.676.000
terzo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.036.000
quarto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.320.000
quinto livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.660.000
sesto livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.120.000
settimo livello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.040.000
ottavo livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000

  La  progressione  economica  si sviluppa in otto classi biennali di
stipendio  dell'8  per  cento,  computato sullo stipendio iniziale di
livello,  e  in  successivi  aumenti  periodici biennali del 2,50 per
cento computati sull'ultima classe di stipendio.
  Per  il  primo  livello  le  classi  biennali  si  calcolano  su L.
2.400.000,  escludendo  i  primi  sei  mesi  dal periodo utile per il
conseguimento delle classi stesse.
  Ai  fini  dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la
nascita  di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti
si  conferiscono  aumenti  periodici convenzionali del 2,50 per cento
sulla  classe  stipendiale  di  appartenenza,  riassorbibili  con  la
successiva progressione economica.