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DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. 284

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 agosto 1981, n. 431 (in G.U. 08/08/1981, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1981)
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Testo in vigore dal: 9-8-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare al 31 dicembre 1983
le disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11  luglio  1980,
n. 312, al fine di assicurare  il  regolare  svolgimento  del  lavoro
degli uffici giudiziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 giugno 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980,  n.  312,
si applicano sino al ((31 maggio 1983)). 
  Il monte ore aggiuntivo  indicato  nel  primo  comma  dell'articolo
suddetto e' integrato con n. 4.110.000 ore  per  l'anno  1981  ed  e'
fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed  in  n.  ((3.386.250))
ore per l'anno 1983.