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DECRETO-LEGGE 8 maggio 1981, n. 208

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 01 luglio 1981, n. 344 (in G.U. 07/07/1981, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal: 30-12-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure in materia di
assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al  personale
navigante; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 maggio 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  I termini previsti dall'art. 12 e  dall'art.  13  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.  620,  sono  prorogati
con decorrenza dal 1 gennaio 1981 rispettivamente al 1 novembre  1981
ed al 31 ottobre 1981. 
  Le  regioni  possono  chiedere  ai  commissari  liquidatori   delle
gestioni sanitarie delle casse marittime la  continuazione,  fino  al
termine massimo del 30 giugno 1981,  dell'esercizio  di  funzioni  di
competenza delle  unita'  sanitarie  locali,  svolte  dai  commissari
stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico
degli  stanziamenti  assegnati  alle  regioni  sul  fondo   sanitario
nazionale.  Alla  determinazione  forfettaria  degli  oneri  e   alla
ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede  con
decreto del Ministro della sanita', sentito  il  Consiglio  sanitario
nazionale. 
  L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i  familiari
residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977,  n.
135, su navi, galleggianti e  piattaforme  battenti  bandiera  estera
continua ad essere assicurata  direttamente  dall'armatore  straniero
fino al 31 dicembre 1981. 
  Con la procedura di cui all'art.  10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e'  determinato  annualmente
il contributo dovuto, a partire dal  1  gennaio  1982,  dall'armatore
straniero per la  assistenza  sanitaria  ai  familiari  residenti  in
Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonche' ai  marittimi
stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo  compensativo  o
di  attesa  di  imbarco,  purche'  per   contratto   a   disposizione
dell'armatore, nel territorio italiano. 
  Per il finanziamento delle attivita' delle gestioni sanitarie delle
casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i  commissari
liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilita' di cassa
esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilita' di  cassa
non risultassero sufficienti il Ministero della  sanita'  provvedera'
ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115
dello stato di previsione della  spesa  dello  stesso  Ministero  per
l'anno finanziario 1981. 
  Fino  all'espletamento  dei  concorsi  previsti  dal  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614,  e  comunque  non
oltre il termine di cui al primo  comma  dell'art.  13  del  predetto
decreto, ai fini  anche  dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
presente articolo, e' sospeso il limite numerico previsto  dal  terzo
comma dell'art. 10 dello stesso decreto. ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 7 novembre 1981,  n.  632  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 22 dicembre 1981, n. 767, ha disposto (con l'art. 1) che  "i
termini del 31 ottobre 1981 e del 1 novembre 1981, di cui all'art.  1
del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208,  convertito  nella  legge  1
luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine  massimo  del  30
giugno 1982 per le attivita'  di  gestione,  connesse  all'assistenza
sanitaria al  personale  navigante,  richieste  dal  Ministero  della
sanita' ai commissari  liquidatori  delle  gestioni  sanitarie  delle
casse marittime".