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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1981, n. 37

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1981)
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Testo in vigore dal: 2-3-1981
al: 1-5-1981
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
in materia di assistenza sanitaria; 
  Vista la deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  27
febbraio 1981; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Fermi restando  i  termini  e  le  modalita'  fissati  dalle  leggi
regionali o  provinciali  per  l'entrata  in  funzione  delle  unita'
sanitarie locali, a decorrere dal 1  gennaio  1981  nelle  regioni  e
nelle province autonome di Trento e di  Bolzano,  qualora  non  siano
stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61
della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  relativi  alla  costituzione
delle unita' sanitarie  locali,  e'  nominato  un  commissario  unico
regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti
gia' spettanti ai commissari liquidatori di tutti i  disciolti  enti,
casse,  servizi  e  gestioni  autonome  con  compiti  di   erogazione
dell'assistenza sanitaria, salvo  quanto  previsto  nell'art.  8  del
presente decreto. 
  Per gli enti e casse di carattere provinciale puo' essere  nominato
un sub-commissario per ciascuna provincia. 
  La gestione commissariale cessa  con  la  completa  attuazione  dei
provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno
1981. 
  Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art.  1,  ultimo  comma,
del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285,  convertito  nella  legge  8
agosto 1980, n. 441, e' prorogato fino  al  termine  massimo  del  30
giugno 1981 o al termine piu'  breve  da  fissarsi  con  decreto  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
lavoro e della previdenza sociale per gli adempimenti di liquidazione
di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge  23  dicembre
1978, n. 833, nonche'  per  gli  eventuali  adempimenti  di  gestione
connessi all'attivita' di  assistenza  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, ove richiesti dalle regioni  o  province  autonome
con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo
sanitario nazionale. Tali adempimenti  comprendono,  in  particolare,
l'attivita'   derivante   dalla   applicazione   dell'art.   9    del
decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8  agosto
1980,  n.   441;   l'assegnazione   alle   regioni   territorialmente
competenti,  per  i  servizi  delle  unita'  sanitarie  locali,   del
personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da
parte  della  regione  del  preesistente  rapporto  di   destinazione
esclusiva e continuativa  del  personale  stesso  alla  attivita'  di
assistenza sanitaria a carattere  obbligatorio;  l'ultimazione  delle
procedure previste dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni. 
  L'Avvocatura  dello   Stato   e'   autorizzata   ad   assumere   la
rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12-bis  del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative  alle
operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale
ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404. 
  Tutti i termini sostanziali e processuali  concernenti  i  rapporti
giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di
liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino
al 30 settembre 1981. 
  All'amministrazione economica, normativa e  di  fine  servizio  del
personale  degli  enti  mutualistici  e  delle   gestioni   sanitarie
soppresse,  comandato  o  provvisoriamente  assegnato   alle   unita'
sanitarie locali, provvedono per la parte di  rispettiva  competenza,
le regioni e le unita' sanitarie locali.