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DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1981, n. 8

Diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 61 (in G.U. 14/03/1981, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1984)
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Testo in vigore dal: 16-1-1981
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina  fiscale  dei  prodotti  petroliferi  e  del gas metano, e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  10  giugno 1977, n. 287, convertito nella
legge  1  agosto  1977,  n.  492, concernente modificazioni al regime
fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29  febbraio  1980,  n. 31, concernente
misure urgenti in materia tributaria;
  Visto  il  decreto-legge  11  dicembre  1980,  n.  827, concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di diminuire la
imposta  di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi, in
relazione  all'andamento dei prezzi di detti prodotti nell'ambito del
mercato europeo;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione dei 13 gennaio 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte
da L. 42.053 a L. 39.753 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto 1), ((della)) tabella B), allegata alla legge 19 marzo 1973, n.
32,  e successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel
JP/4"  ((...)) destinato all'Amministrazione della difesa, e' ridotta
da L. 4.205,30 a L. 3.975,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C,
relativamente  al  quantitativo  eccedente  il  contingente  annuo di
tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta nella misura
normale stabilita per la benzina.
  Le   aliquote   agevolate   d'imposta   di  fabbricazione  e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  previste  dalla lettera D),
punto 3), ed F), punto 1), della predetta tabella B), rispettivamente
per  il  petrolio  lampante  per uso di illuminazione e riscaldamento
domestico  e  per  gli  oli  da  gas da usare come combustibili, sono
ridotte  da  L.  1.740  a  L.  1.000  e  da  L.  2.505 a L. 1.630 per
ettolitro, alla temperatura di 15°C.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono ridotti
da L. 46.152 a L. 42.322 per quintale.