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LEGGE 18 novembre 1980, n. 791

Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.

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Testo in vigore dal: 16-12-1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai cittadini italiani che, per le ragioni di cui all'articolo 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 ottobre 1963, n. 2043,
siano  stati  deportati  nei  campi  di  sterminio  nazisti  K.Z., e'
assicurato  il  diritto  al  collocamento  al  lavoro ed al godimento
dell'assistenza  medica,  farmaceutica,  climatica  ed ospedaliera al
pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni
50,  se  donne,  o gli anni 55, se uomini, verra' concesso un assegno
vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza
sociale.
  La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, e' estesa
anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui
al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste.