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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1963, n. 2043

Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1968)
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Testo in vigore dal:  5-2-1964

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione, Visto l'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 404, relativa all'Accordo italo-germanico per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961;
Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge sopraindicata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze; Decreta:

Art. 1


La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.
Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver:
a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,
b) svolto attività politica, in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,
c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero,
d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,
e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero, f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero,
g) subito persecuzioni per ragioni razziali.
Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.