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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 979

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 23-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Parma, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30
ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Parma, approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato
come appresso:
    Gli  articoli  164,  165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173,
174,  175,  176,  177,  178,  179, 180, 181, 182, relativi alle norme
generali  delle  scuole  di specializzazione in medicina e chirurgia,
sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

    Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
  Art.  164.  - Alla facolta' di medicina e chirurgia sono ammesse le
seguenti scuole di specializzazione:
    chirurgia generale;
    medicina interna;
    oftalmologia;
    ginecologia ed ostetricia;
    pediatria;
    radiologia;
    idroclimatologia medica e clinica termale;
    anatomia patologica;
    dermatologia e venereologia;
    otorinolaringoiatria;
    psichiatria;
    neurologia;
    anestesia e rianimazione;
    igiene e medicina preventiva;
    endocrinologia;
    fisiochinesiterapia ortopedica;
    tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
    microbiologia;
    geriatria e gerontologia;
    odontostomatologia;
    nefrologia;
    biochimica e chimica clinica;
    chirurgia plastica;
    medicina del lavoro;
    diabetologia e malattie del ricambio;
    ematologia generale;
    chirurgia della mano;
    allergologia;
    medicina legale e delle assicurazioni;
    corso di perfezionamento in neonatologia.
  Tali  scuole  hanno  lo  scopo  di  condurre  gli  allievi  ad  una
approfondita  conoscenza  delle  materie oggetto di insegnamento e ad
una  ottimale  capacita'  tecnica  e  di conferire loro il diploma di
"specialista" a norma di legge.
  Art.  165. - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo  o  fuori  ruolo  della  materia  della  specializzazione o, in
carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  In  consiglio  di  ciascuna scuola si compone dei professori che vi
tengono gli insegnamenti prescritti ed e' presieduto dal direttore.
  Art. 166. - Gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei
corsi  a fini speciali vengono conferiti annualmente per incarico dal
consiglio di facolta' a professori di ruolo, fuori ruolo, incaricati,
a  liberi  docenti,  ad aiuti e assistenti cultori della specialita',
tutti di riconosciuta competenza.
  Art. 167. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati
in   medicina   e   chirurgia.   Quando  le  scuole  prevedono  oltre
all'indirizzo  medico altri indirizzi, e' consentita l'iscrizione per
tali indirizzi, anche a laureati di altre facolta'.
  L'ordinamento  di  ciascuna scuola, di cui ai capi seguenti, indica
quali lauree consentono l'accesso ai vari indirizzi non medici.
  E'  richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma
di   abilitazione   all'esercizio   professionale   rilasciato  dalle
autorita' competenti.
  Non  e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola
di specializzazione.
  Art.  168.  -  Il  numero  massimo degli allievi che possono essere
ammessi a ciascuna scuola di specializzazione e' fissato dal relativo
ordinamento.
  Nel numero massimo non sono compresi gli iscritti fuori corso.
  Art.  169.  -  La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al
rettore dell'Universita'. - Essa deve essere corredata dal diploma di
maturita',  o  di  scuola  media superiore nonche' dal certificato di
laurea con i voti riportati nei singoli esami di profitto e in quello
di laurea.
  L'aspirante  puo'  corredare la domanda di altri titoli che ritenga
utile presentare.
  Le domande e gli allegati sono trasmessi al direttore della scuola.
  Art.  170.  -  Il  consiglio  della scuola determina e trasmette al
preside  della  facolta'  entro  il  mese  di  ottobre di ogni anno i
criteri di valutazione dei titoli.
  L'esame  e'  pubblico e si svolge su materie, fissate dal consiglio
della scuola, idonee ad accertare l'attitudine a seguire i corsi.
  L'elenco  delle  materie,  i criteri di valutazione dei titoli, gli
obblighi  inerenti  di cui agli articoli 171, 172, 173, 174 e la data
dell'esame,   sono   resi   pubblici   mediante  affissione  all'albo
dell'Universita' almeno novanta giorni prima della data stessa.
  La  commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  direttore  che la
presiede  e  da  due  professori  della  scuola  scelti dal direttore
stesso.
  La  graduatoria  formata  dalla  commissione viene approvata e resa
esecutiva dal preside.
  Art.  171.  -  Le  materie  di insegnamento di ciascuna scuola sono
fissate dal relativo ordinamento, di cui ai capi seguenti.
  Il  consiglio  della  scuola  determina  le esercitazioni e fissa i
turni della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.
  Il  calendario  delle lezioni e delle esercitazioni e' fissato anno
per  anno  dal  consiglio  della  scuola  e  reso  pubblico  mediante
affissione.
  Art.  172.  -  La  frequenza  alle lezioni ed alle esercitazioni e'
obbligatoria.
  Art.  173.  -  La frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti
nei  turni di cui all'art. 171 e' obbligatoria durante tutti gli anni
di  corso  e  si svolge nelle sedi indicate annualmente dal consiglio
della  scuola  con  attivita'  nei  laboratori, negli ambulatori, nei
reparti di degenza e in istituzioni di sanita' pubblica.
  Sono  esentati  dal  solo  turno  di  frequenza  alle esercitazioni
pratiche  nei  reparti  gli iscritti a scuole di specializzazione che
prestino  effettivo  e  continuativo  servizio  che,  a  giudizio del
consiglio  della  scuola,  integrato  dal preside, possa considerarsi
sostitutivo della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.
  L'effettivita'  della  frequenza  alle  esercitazioni  pratiche nei
reparti  deve  essere  provata  mediante apposita certificazione, con
registro giornaliero delle presenze.
  Le  esenzioni  di cui al comma secondo debbono essere notificate al
consiglio della facolta'.
  Art:  174. - Per essere ammessi agli esami di profitto gli iscritti
devono aver ottemperato a quanto previsto negli articoli 172 e 173.
  Per essere ammessi all'anno di corso successivo, gli allievi devono
aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
  Per  essere  ammessi  all'esame di diploma gli iscritti devono aver
superato tutti gli esami stabiliti per ciascuna scuola.
  Art. 175. - Le sessioni di esame sono due: estiva e autunnale.
  Le  date  degli  esami  sono stabilite dal consiglio della scuola e
pubblicate mediante affissione.
  Art.   176.   -   Salvo   che   non   sia   diversamente  stabilito
nell'ordinamento  delle  singole  scuole,  gli  esami  di profitto si
svolgeranno annualmente per ciascuna materia.
  Art.  177. - Per ciascuno degli esami di profitto la commissione di
esame  e'  composta da tre membri: il professore della materia che la
presiede e due altri professori della scuola scelti dal direttore.
  Quando  l'ordinamento  di  una  scuola  prevede  un  esame unico di
profitto  alla  fine  di  ciascun  anno,  la  commissione di esame e'
composta  dal  direttore  della scuola, che la presiede, e da quattro
insegnanti dell'anno di corso scelti dal direttore.
  Art.  178.  -  L'esame di diploma consiste in una discussione su un
elaborato originale scritto e puo' prevedere prove pratiche stabilite
dal consiglio della scuola.
  Art. 179. - La commissione per gli esami di diploma e' composta dal
direttore  della  scuola,  che  la  presiede, e da quattro professori
della scuola, scelti dal direttore.
  Art.  180.  -  Non  sono  consentite in alcun caso abbreviazioni di
corso.
  Non  si puo' rimanere fuori corso per piu' di due anni consecutivi,
pena decadenza.
  Art.  181.  -  Gli  iscritti  alle  scuole di specializzazione sono
tenuti  a  pagare  le tasse e le soprattasse secondo quanto stabilito
per  gli  studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la
tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della
legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
  Sono  tenuti  altresi'  al  pagamento  di speciali contributi nella
misura  che  sara'  determinata  dal consiglio di amministrazione, su
proposta del consiglio di facolta', sentito il senato accademico.
  Art.  182.  - Le norme generali sono applicate automaticamente alle
singole  scuole  a meno che, in specifici ordinamenti delle stesse ed
in funzione di particolari esigenze, non sia altrimenti disposto.