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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 614

Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna (art. 7 della legge n. 833 del 1978).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1985)
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Testo in vigore dal: 22-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  7  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente
delega  al  Governo  per la ristrutturazione e il potenziamento degli
uffici  di  sanita'  marittima,  aerea  e di frontiera e degli uffici
veterinari  di  confine,  porto  e  aeroporto  e  di  dogana interna,
rinnovata con l'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;
  Viste le osservazioni delle regioni;
  Udito  il  parere  della  commissione parlamentare per le questioni
regionali  di  cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e
successive modificazioni e integrazioni;
  Sentito, in via preliminare, il Consiglio dei Ministri;
  Visto il parere emesso in via definitiva dalla suddetta commissione
parlamentare;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 31 luglio
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, e gli uffici
veterinari  di confine, porto, aeroporto e dogana interna, dipendenti
dal  Ministero  della sanita', sono ordinati su base circoscrizionale
in  uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti, come
dagli  allegati  A  e B al presente decreto, con individuazione delle
sedi   e   delle   dotazioni   organiche   del   personale  per  ogni
circoscrizione, come da allegati C e D.
  I  parchi  quarantenari  e  di  acclimatazione  per animali esotici
nonche' le stazioni zoosanitarie previste dall'art. 33 della legge 30
aprile   1976,   n.  397,  sono  equiparati  agli  uffici  veterinari
dipendenti di cui al comma precedente.