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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 977

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-10-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio
decreto  14  ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Torino  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato  con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:

  Gli articoli da 378 a 385, relativi al corso di specializzazione in
viticoltura  ed  enologia,  che  cambia  denominazione  in  scuola di
specializzazione   in  viticoltura  ed  enologia,  sono  soppressi  e
sostituiti dai seguenti.

        Scuola di specializzazione in viticoltura ed enologia

  Art.  378. - Alla facolta' di agraria dell'Universita' di Torino e'
annessa  una  scuola  di specializzazione in viticoltura ed enologia,
avente  lo  scopo  di  dare  ai  laureati,  mediante corsi teorici ed
applicati,  una  specifica  preparazione  nella suddetta specialita',
conferendo un diploma di specialista in viticoltura ed enologia.
  Art. 379. - La durata della scuola e' biennale.
  Art.  380.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  scuola  sono  i
seguenti:
    1° Anno:
      1) viticoltura generale;
      2) esercitazioni di viticoltura generale;
      3) chimica enologica;
      4) esercitazioni di chimica enologica;
      5) microbiologia enologica;
      6) esercitazioni di microbiologia enologica;
      7) costruzioni enologiche;
      8) meccanica delle macchine enologiche;
      9) legislazione viticolo-enologica;
      10) economia del mercato viti-vinicolo.
    2° Anno:
      1) tecnica vinicola;
      2) esercitazioni di tecnica vinicola;
      3) tecnologia enologica;
      4) esercitazioni di tecnologia enologica;
      5) meccanizzazione della viticoltura;
      6) patologia viticola;
      7) zoologia viticola;
      8) organizzazione aziendale.
  Potranno  inoltre essere tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze
su  particolari  argomenti  interessanti  le  varie  discipline della
scuola.
  Art. 381. - Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati
in scienze agrarie, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria
chimica  e  in  scienza  delle  preparazioni alimentari. Il consiglio
della  scuola  potra'  stabilire,  di  volta  in  volta, di accettare
l'iscrizione  di candidati dotati di altra laurea, che dimostrino una
particolare competenza e preparazione nel settore vitivinicolo.
  Il  numero  degli  allievi  ammessi  annualmente alla scuola e', al
massimo, di dieci.
  Qualora  il  numero  delle  domande sia superiore, e l'attrezzatura
didattica  ne  consenta  in  via eccezionale l'ammissione, sara' data
preferenza agli aspiranti che abbiano particolari titoli nei riguardi
delle  finalita' della scuola. Per l'ammissione di laureati stranieri
il  consiglio  della  scuola decidera' caso per caso la validita' dei
titoli presentati.
  Il  consiglio  di  facolta'  si  riserva  di sospendere corsi della
scuola, qualora ne ravveda l'opportunita'.
  Art.  382. - Al termine dei corsi sara' rilasciato agli iscritti un
diploma di specialista in viticoltura ed enologia in base:
    a) alla regolare frequenza dei corsi del biennio;
    b) all'esito degli esami sostenuti alla fine dei corsi;
    c) al giudizio emesso dai direttori degli istituti enti o aziende
eventualmente frequentate;
    d)  all'esito dell'esame finale, che consiste nella presentazione
di una dissertazione scritta di carattere sperimentale, da sostenersi
davanti ad apposita commissione di docenti della scuola.
  Art. 383. - I docenti saranno nominati dal consiglio della facolta'
di   agraria  dell'Universita'  di  Torino,  sulla  base  dei  titoli
presentati dagli aspiranti.
  Il   consiglio  di  facolta'  provvedera'  inoltre  a  nominare  il
direttore  della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo della
stessa facolta' o fra i docenti della scuola
  Art. 384. - Il consiglio direttivo della scuola si compone di tutti
i  docenti  degli  insegnamenti (esercitazioni comprese) della scuola
stessa.  Esso avanza le proposte relative all'ordinamento degli studi
e  all'insegnamento e da' pareri su tutti i provvedimenti riguardanti
la scuola medesima.
  Art.  385.  -  Gli  iscritti alla scuola saranno tenuti a pagare la
tassa  d'iscrizione,  le  tasse  e  soprattasse  d'esame,  compresi i
contributi  integrativi, secondo quanto e' stabilito per gli studenti
della facolta' di agraria.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 giugno 1979

                               PERTINI

                                                            SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 settembre 1980
  Registro n. 87 Istruzione, foglio n. 27