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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 961

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 18-9-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Pisa, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della
pubblica istruzione nel suo parere;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  218,  e  con  lo  spostamento della numerazione degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Scuola  di  perfezionamento  in  chimica  organica e chimica organica
                             industriale

  Art.  219.  -  Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e
naturali   dell'Universita'  di  Pisa  e'  istituita  una  scuola  di
perfezionamento  in chimica organica industriale. Essa ha lo scopo di
fornire  a  laureati  una  preparazione specializzata nel campo della
chimica  organica,  con particolare riguardo alle sintesi d'interesse
industriale e rilascia il relativo diploma di perfezionamento.
  La  durata  della  scuola  e'  di  due  anni  e non sono consentite
abbreviazioni di corso.
  Art.  220.  -  La  scuola e' retta da un direttore coadiuvato da un
consiglio;  il  direttore della scuola, professore di ruolo e docente
della  scuola, e' nominato dal rettore, su designazione del consiglio
della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  Art.  221.  -  I  docenti  della scuola, scelti fra i professori di
ruolo,  professori  incaricati,  assistenti e persone di riconosciuta
competenza  nelle varie materie, vengono nominati dal consiglio della
facolta'  di  scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del
direttore.
  Art.  222.  -  Alla  scuola  di  perfezionamento  vengono ammessi i
laureati  in  chimica  o  chimica  industriale,  che ne abbiano fatto
domanda,  mediante  concorso per titoli ed esami. E' data facolta' al
consiglio  della  scuola di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno
accademico,  il numero di ammissioni in relazione alla disponibilita'
di  fondi.  Tale  numero  non  potra'  comunque essere superiore a 18
(diciotto).
  Art. 223. - Ciascun insegnamento della scuola puo' essere svolto da
piu'  docenti  aventi  specifica  competenza  delle diverse parti del
programma.
  Art. 224. - Le materie d'insegnamento sono:
    1° Anno:
      complementi di chimica organica;
      chimica di composti di coordinazione;
      complementi di chimica fisica;
      principi generali dei processi di chimica organica.
    2° Anno:
      realizzazione industriale di reazioni organiche;
      processi catalitici sintetici;
      metodologia avanzata in chimica organica.
  Art.  225.  - Il consiglio della scuola, su proposta del direttore,
puo' istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati
a competenti per settori particolari.
  Art.  226.  -  Gli  iscritti  alla  scuola di perfezionamento hanno
l'obbligo  di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere
attivita' di ricerca presso uno degli istituti chimici della facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita'.
  Al  termine  di  ogni  anno  di perfezionamento gli iscritti devono
superare  gli  esami  relativi  ai  corsi  frequentati  per  accedere
all'anno di corso successivo ovvero all'esame di diploma.
  Le  commissioni  per gli esami vengono nominate dal consiglio della
facolta'  di  scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del
direttore della scuola.
  Art. 227. - Al termine del biennio gli iscritti devono presentare e
discutere, dinanzi ad una commissione costituita da sette membri (dei
quali  almeno quattro scelti fra i docenti della scuola) nominati dal
consiglio  della  facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
su  proposta del direttore, una dissertazione scritta su un argomento
originale  nel  campo di perfezionamento, concordato con il consiglio
della scuola.
  Il  conferimento  del diploma e' condizionato dall'esito favorevole
di tale discussione.
  Art.  228.  -  La  scuola  per  il  suo funzionamento si avvale dei
proventi  delle tasse degli iscritti e dei fondi messi a disposizione
da enti pubblici e privati.
  Ha  sede  presso gli istituti di chimica analitica, chimica fisica,
chimica  generale,  chimica  organica  e chimica organica industriale
della  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche e naturali e puo'
avvalersi  anche  del  personale  e delle apparecchiature degli altri
istituti  chimici  della facolta' ed eventualmente di quelle di altri
enti pubblici e privati in base a regolari convenzioni.
  Art.  229.  - Le tasse che gli iscritti devono versare sono fissate
come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa di iscrizione annuale . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000
soprattassa per esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

  Gli  iscritti  alla scuola di perfezionamento sono tenuti inoltre a
pagare  i  relativi  contributi  di  laboratorio in entita' stabilita
annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita' di Pisa
su  proposta  del  senato  accademico, sentita la facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1979

                               PERTINI

                                                            VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1980
  Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 37