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LEGGE 13 agosto 1980, n. 427

Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal:  31-8-1980 al: 19-7-1994
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI COSSIGA - FOSCHI - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO