stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 luglio 1980, n. 389

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali.

nascondi
Testo in vigore dal: 17-8-1980
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Fondo  centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie
metropolitane  di  cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive
modificazioni,  fermi gli obblighi dei concessionari e le garanzie ad
essi  inerenti,  e' abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate
dei  mutui  e  ne,  pagamento  delle  obbligazioni e delle cedole con
scadenza   nell'anno   1980,  rispettivamente  contratti  ed  emesse,
all'entrata   in   vigore   della   presente  legge,  dalle  Societa'
autostradali:
    autostrada del Brennero;
    autocamionale della Cisa;
    autostrada dei Fiori;
    autostrade Valdostane;
    autostrada Ligure-Toscana;
    autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
    autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
    autostrade Centro Padane;
    autostrada della Valdastico;
    tangenziale di Napoli,
nonche'  dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte
non  pagata  dai  concessionari  predetti  e pari alla differenza tra
l'ammontare  del  debito  in  scadenza ed il totale degli introiti al
netto   delle  spese  di  esercizio,  relativi  al  periodo  di  anno
precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro,
sentito  il  Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni   dall'entrata   in   vigore   della  presente  legge  saranno
individuate  le  spese  di  esercizio e loro limiti da considerare ai
fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le
modalita'  e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed
il  Fondo  centrale  di  garanzia  per  le  autostrade  e le ferrovie
metropolitane.