stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 marzo 1968, n. 382

Norme per agevolare il finanziamento degli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-5-1998
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, è sostituito dal seguente:
"I mutui contratti e le obbligazioni emesse da consorzi o da società per azioni a prevalente capitale pubblico, concessionari per la costruzione e l'esercizio di autostrade, nonché da enti locali o da consorzi di enti locali per la costruzione di raccordi con la rete autostradale, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi fino all'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale".
((1))
------------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 97, comma 1, lettera r)) che "Sono soppresse le funzioni amministrative relative alla concessione della garanzia per mutui e obbligazioni contratti da società concessionarie di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 382".