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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327

Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  31-7-1980 al: 25-3-2021
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Viste le leggi 26 febbraio 1963, n. 441 e 6 dicembre 1965, n. 1367, che recano modificazioni alla predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;
Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente le norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per le regioni;

Decreta:

È approvato, con i relativi allegati A, B, C, D ed E, l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1980

PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - MORLINO - ROGNONI - REVIGLIO - MARCORA - BISAGLIA - PRETI - SCOTTI - STAMMATI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1980

Registro n. 29 Sanità, foglio n. 1