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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267

Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, ((. . .)).

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383 (in G.U. 01/08/1980, n.210).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1981)
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Testo in vigore dal: 26-4-1981
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di  emanare  norme
per la rivalutazione e la  liquidazione  dei  compensi  spettanti  ai
componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali,  al  fine
di assicurare il regolare svolgimento degli  esami  finali  dell'anno
scolastico 1979-80; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  adottata  il  19
giugno 1980; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro; 
 
                                EMANA 
 
                          presente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni  di
esame  di  maturita',  previsti  dall'art.  9  del  decreto-legge  15
febbraio 1969, n. 9, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  5
aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono
fissati  in  lire  cinquecentomila  per  il  presidente  e  in   lire
trecentotrentamila per i commissari,  compresi  i  rappresentanti  di
classe ed i membri aggregati a pieno titolo. 
  I compensi di cui al precedente comma  sono  corrisposti  anche  al
presidente ed ai commissari per gli esami di maturita'  professionale
e di arte applicata. 
  Il compenso previsto nel presente articolo  per  il  presidente  e'
corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati  della  vigilanza
sullo svolgimento degli esami di maturita'. 
 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 14 marzo 1981 (in G.U. 11/04/1981, n. 101)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1, numero 1)) che  "Con  decorrenza  1°  gennaio
1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di
esami sono rideterminate come segue: 
    1) Esami di maturita': 
     a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da
L. 500.000 a L. 550.000; 
     b) commissari,  compresi  i  rappresentanti  di  classe,  membri
aggregati a pieno titolo: da L. 330.000 a L. 363.000".