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DECRETO-LEGGE 21 giugno 1980, n. 267

Norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383 (in G.U. 01/08/1980, n.210).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1981)
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Testo in vigore dal:  25-6-1980 al: 25-4-1981
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per la rivalutazione e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esami nelle scuole statali, al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami finali dell'anno scolastico 1979-80;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 19 giugno 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

presente decreto:

Art. 1



I compensi forfettari a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, previsti dall'art. 9 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, prorogato con legge 15 aprile 1971, n. 146, sono fissati in lire cinquecentomila per il presidente e in lire trecentotrentamila per i commissari, compresi i rappresentanti di classe ed i membri aggregati a pieno titolo.
I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti anche al presidente ed ai commissari per gli esami di maturità professionale e di arte applicata.
Il compenso previsto nel presente articolo per il presidente è corrisposto anche agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza sullo svolgimento degli esami di maturità.