stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 7 maggio 1980, n. 150

Disciplina della produzione dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 luglio 1980, n. 297 (in G.U. 08/07/1980, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-5-1980
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 29 settembre 1889, n. 6407, convertito nella
legge 15 maggio 1890, n. 6858;
  Vista la legge 2 luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni;
  Vista la legge 29 marzo 1940, n. 295;
  Vista la legge 16 gennaio 1951, n. 154;
  Visto  l'art.  37 del trattato istitutivo della Comunita' economica
europea, reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio 1980, n. 30, con il quale e'
stato  abolito  il  regime  di  monopolio  statale della saccarina ed
adottata   una  nuova  disciplina  per  la  produzione,  l'impiego  e
l'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali,
sia  per tener fede agli impegni assunti nei confronti della CEE, sia
per  consentire  alle  imprese  utilizzatrici di poter disporre della
saccarina e degli altri edulcoranti artificiali;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
continuita'  di  applicazione  della predetta nuova disciplina recata
dal citato decreto n. 30;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri del 28 aprile
1980;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della   programmazione   economica,   del   tesoro,   della  sanita',
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Sono  abrogate le disposizioni del regio decreto 29 settembre 1889,
n.  6407,  convertito  nella legge 15 maggio 1890, n. 6858, che vieta
l'introduzione  e  la  produzione  nello  Stato della saccarina e dei
prodotti saccarinati.
  Sono  altresi'  abrogate  le disposizioni dell'art. 9 della legge 2
luglio 1902, n. 238, e successive modificazioni, nonche' quelle della
legge 29 marzo 1940, n. 295, e della legge 16 gennaio 1951, n. 154.