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LEGGE 2 aprile 1980, n. 123

Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/1996)
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Testo in vigore dal:  23-4-1980 al: 31-12-1996
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A decorrere dal 1 gennaio 1980 le istituzioni culturali elencate nella tabella, di cui al secondo comma del presente articolo, sono ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato nella misura indicata nella tabella stessa. La tabella può includere anche istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non fruiscano di contributo finanziario dello Stato, ed è emanata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Condizione per l'iscrizione nella tabella è che:
a) gli enti svolgano servizi di rilevante valore culturale;
b) gli enti svolgano e promuovano attività di ricerca;
c) gli enti svolgano attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle loro attività.
Non possono essere comprese nella tabella quelle istituzioni culturali e di ricerca scientifica che operino strettamente sotto la competenza e la vigilanza di amministrazioni statali diverse dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
La tabella è soggetta ogni tre anni a revisione da attuarsi con le stesse formalità di cui al primo comma. La eventuale modifica degli stanziamenti complessivi, di cui al capitolo 1605 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, in conseguenza della modifica triennale della tabella, ha luogo con la legge annuale di bilancio.
Con la pubblicazione della tabella le precedenti norme istitutive di finanziamenti a favore degli enti in essa indicati si intendono abrogate.
Sono fatte salve le contribuzioni agli enti compresi nella tabella per manifestazioni rientranti nelle specifiche attribuzioni di Ministeri diversi da quello per i beni culturali e ambientali.