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LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/04/2002)
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-4-2002
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  ((1.  In  occasione  di  tutte  le  consultazioni  elettorali,  con
esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di  sezione
e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede,  un  onorario
fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di  missione,  se
dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai  dirigenti
dell'amministrazione statale. 
  2. A  ciascuno  degli  scrutatori  ed  al  segretario  dell'ufficio
elettorale  di  sezione,  il  comune  nel  quale  ha  sede  l'ufficio
elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario  di  euro
120. 
  3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima  e
sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono  maggiorati,
rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In  caso  di  contemporanea
effettuazione di piu' consultazioni  elettorali  o  referendarie,  ai
componenti degli uffici elettorali di  sezione  possono  riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 
  4. Al presidente ed  ai  componenti  del  seggio  speciale  di  cui
all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario
fisso forfettario, quale che sia il numero  delle  consultazioni  che
hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro
61. 
  5. In occasione di  consultazioni  referendarie,  gli  onorari  dei
componenti degli uffici elettorali di sezione sono  determinati  come
segue: 
    a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; 
    b)  gli  importi  di   cui   al   comma   3   sono   determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; 
    c)  gli  importi  di   cui   al   comma   4   sono   determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 
  6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei  rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei  componenti  degli
uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: 
    a)  gli  importi  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  determinati,
rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; 
    b)  gli  importi  di   cui   al   comma   4   sono   determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49)).